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NUMERO 17 - 13/09/2017

 Potere di ordinanza e sicurezza urbana

Il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, all'art. 8 incide nuovamente sulla disciplina del potere di ordinanza del Sindaco, sia nella sua veste di capo dell'amministrazione locale (art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, T.U.E.L.), sia in quella di ufficiale di governo (art.54 del medesimo T.U.E.L.). Il precedente intervento attuato dal legislatore nel 2008 (d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla l. 24 luglio 2008, n.125), oltre ad un copioso contenzioso giurisprudenziale e a plurime pronunce della Corte Costituzionale, aveva determinato un proliferare di provvedimenti dai contenuti variegati, talvolta anche bizzarri, in una lotta mirata più a fronteggiare la percezione che a perseguire fattori di oggettiva insicurezza. Già ad agosto del 2009 e quindi a poca distanza di tempo dall'entrata in vigore della ricordata novella attuata con la legge n.125, se ne censivano 788, spazianti dalla casistica più classica della lotta ai lavavetri o alla mendicità cosiddetta “molesta” ( con tutte le problematiche insite nell’esatto inquadramento della stessa), alla più fantasiosa per contenuto, come il divieto di utilizzo degli zoccoli -in quanto rumorosi- in esclusive località balneari, o “audace” per destinatario, come quella con la quale il Sindaco di Firenze intimò di ripulire il monumentale ponte Santa Trinita alla locale Soprintendenza. D'altro canto, che la valorizzazione del ruolo del Sindaco fosse la direzione da seguire, emerge con chiarezza dal fatto che alcune delle più significative novità sul potere di ordinanza dello stesso già si trovavano nel D.D.L. n. C-3278 (XV legislatura) presentato il 30 novembre 2007 e poi trasposte nel D.D.L. n. S-733 (XVI legislatura) dell'allora Ministro Amato. Nella relazione di accompagnamento a quest'ultimo veniva esplicitato l'intento di “proseguire nella linea di offrire una risposta pronta ed effettiva al preoccupante incremento della criminalità di strada”, ma anche di fornire risposte ad esigenze di sicurezza “più percepita che reale” (pag. 2). Il legislatore del 2017, dunque, si inserisce nel solco, enfaticamente evidenziato a livello mediatico, dell'ampliamento dei poteri del Sindaco, nel dichiarato -e condivisibile- intento di valorizzarne ulteriormente il doveroso coinvolgimento nel governo della sicurezza, a sottolineare l'insistente scelta di sussidiarietà che impone di allocare funzioni e poteri pubblici ai livelli istituzionali più prossimi ai cittadini.  Anziché insistere nella direzione del suo coinvolgimento nella lotta a fenomeniche criminali, lato sensu intese, in supporto e sinergia con gli organi dello Stato, stavolta si tende a “recuperarne” l'esclusività delle competenze “locali”. Il decreto sposta pertanto il baricentro delle competenze in materia di sicurezza verso il governo della città, rendendole in qualche modo strumentali allo stesso. Quanto ciò risponda ad un effettivo miglioramento anche dell'efficacia del sistema, oltre che alla sua astratta teorizzazione, lo potrà dire solo la concretezza operativa delle norme. Alcune disposizioni, dunque, almeno ad una prima lettura, paiono rispondere proprio all'apprezzabile intento di esplicitare meglio i contenuti di un potere preesistente collocandolo con chiarezza in un ambito piuttosto che in un altro (rectius, più correttamente, “spostandolo” da un ambito – quello del potere del Sindaco quale ufficiale di governo – ad un altro – quello del potere del Sindaco quale capo del governo locale). Ma al di là della sistematica, non ci pare emergano elementi di maggior affinamento definitorio tali da soddisfare le indirette critiche mosse sul punto dalla Corte Costituzionale nel 2011, ancorché limitatamente al potere di ordinanza ordinario. L'insistenza all'interno del medesimo articolato su una terminologia utilizzata a fini diversi a seconda del contesto rischia, ad avviso di chi scrive, di generare qualche problematica applicativa per difetto di coordinamento, intorbidendo, se ci è lecita l'espressione, l'ormai abbastanza chiara distinzione tra sicurezza pubblica, da un lato, e polizia amministrativa locale, dall'altro. Col risultato di orientare la scelta tra l'una e l'altra tipologia di provvedimento, dai contenuti talvolta sovrapponibili, sulla base della innegabile maggiore efficacia riconosciuta dal legislatore a quelli adottati ex art. 54, in quanto assistiti, come vedremo meglio nel prosieguo, dalla cosiddetta esecutorietà, non prevista invece per le ordinanze ex art. 50... (segue) 



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