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L'oggetto delle riflessioni svolte nel presente contributo ruota, fondamentalmente, intorno a una questione di giurisdizione – connessa alla tematica della nomina e (più in particolare) della revoca di amministratori di una fondazione universitaria – ma (come meglio si dirà di seguito) evoca anche, necessariamente, uno spazio di riflessione assai più considerevole, che – sotto svariati profili – si pone al crocevia tra diritto civile, sostanziale e processuale, e diritto amministrativo, anch'esso sostanziale e processuale. Prima di entrare nel merito della questione sono probabilmente opportune, peraltro, alcune avvertenze preliminari: intanto, poiché – di seguito – si farà frequentemente richiamo al tema delle fondazioni universitarie, è bene avvertire da subito che si intende qui fare riferimento non già alle fondazioni di cui all'art. 16 del D.L. n. 112/08 (norma che riguarda la facoltà di trasformazione delle Università pubbliche oggi esistenti in fondazioni di diritto privato); ma, più in particolare, alle fondazioni di cui all'art. 59, comma 3, L. n. 388/00: il riferimento è, cioè, alle fondazioni di diritto privato (le quali trovano poi la loro disciplina di dettaglio nel D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254) costituite dalle Università pubbliche al fine dello «svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca», in ogni caso «nell'osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'Università». In secondo luogo, poi, e sotto altro profilo, è anche opportuno precisare che la materia qui considerata non risulta sostanzialmente incisa dalla disciplina di attuazione della c.d. "riforma Madia" in tema di società a partecipazione pubblica: infatti, il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nell'art. 1, comma 4, lett b, mantiene ferme «le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni», sì che, nell'ambito appena indicato, la disciplina ad oggi vigente in materia è destinata a non essere intaccata, sul punto, dalla riforma (di recente conio) delle cc. dd. "partecipate". Né un peso specifico sembra possibile attribuire, da questo punto di vista, al fatto che il cit. art. 1, comma 4, lett. b, del D. Lgs. n. 175 del 2016 limiti la salvezza delle norme mantenute ferme alle "disposizioni di legge", laddove la precedente lett. a) dello stesso articolo – con riguardo ad alcune specifiche società pubbliche di diritto singolare – fa invece riferimento a disposizioni di legge o di regolamento, governative o ministeriali: invero, poiché la disciplina regolamentare delle richiamate fondazioni universitarie è stata dettata proprio in specifica attuazione dell'art. 59, comma 3, della Legge n. 388 del 2000; e poiché questa disposizione rientra tra quelle fatte salve, sembra di poter concludere che anche la normativa regolamentare di attuazione debba intendersi, naturalmente, mantenuta ferma. Con questa avvertenze, dunque, si può ora procedere all'esame della questione principale poc'anzi accennata, avente ad oggetto l'individuazione della giurisdizione (ordinaria o amministrativa) deputata a doversi occupare degli atti di (nomina e) revoca di amministratori di una fondazione universitaria... (segue)
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