
Il testo che segue è stato elaborato per il convegno di diritto costituzionale comparato svoltosi a Rouen il 17 e 18 giugno 2016, i cui atti, sotto la direzione di Jean-Philippe Derosier sono stati ora pubblicati da Lexis Nexis col titolo "La désignation des gouvernants". Evidentemente, in seguito ai risultati del referendum costituzionale dello scorso dicembre e alla conseguente sentenza 35/2017 della Corte costituzionale la logica del sistema a livello nazionale è profondamente cambiata (in particolare rispetto al punto 3 dell'Introduzione) e tutto lascia pensare che su quel livello , a differenza di quelli sub-nazionali, la transizione non si completi affatto nel senso di una legittimazione diretta degli esecutivi. Il nuovo combinato disposto tra le norme vigenti e la frammentazione dei partiti sembra spingere in direzione di un rinnovato e costante protagonismo della Presidenza della Repubblica nella formazione dei governi. Del resto anche durante il secondo sistema dei partiti, con le leggi elettorali del 1993 (Mattarella) e 2005 (Calderoli), come ben rilevato da P. Lauvaux e A. Le Divellec, il sistema aveva registrato un’alternanza tra Governi a legittimazione elettorale (in genere nella prima parte della legislatura) e Governi di derivazione presidenziale, tanto far loro parlare, riprendendo una nota definizione utilizzata da J.C. Colliard per la Francia, di forma di governo parlamentare “a correttivo presidenziale” . Oltre alle differenze istituzionali va peraltro segnalato che la complessità della dimensione nazionale rende su quel livello più problematica la tenuta delle coalizioni esistenti sul piano comunale e regionale. Anche in presenza di norme costituzionali che riproponessero meccanismi “neo-parlamentari” non sarebbe agevole tenere insieme coalizioni su temi come interventi militari all’estero o la politica europea che non sono invece rilevanti ai livelli infra-nazionali. Se questo correttivo è destinato ad essere ora più stabile, sin dagli inizi delle legislature, come giustificare che poteri come quello della nomina del Governo e dello scioglimento anticipato utilizzati costantemente in modo sostanziale e discrezionale, possano spettare a un organo eletto solo indirettamente? Forse la questione della legislazione elettorale è destinato a riproporsi nel nuovo contesto anzitutto come legislazione per l’elezione popolare del Presidente prima che come nuova legge per eleggere le Camere. Materia di riflessione per la nuova legislatura che inizierà con prevedibili difficoltà nel 2018... (segue)
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