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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Il ragionevole dubbio in tema di vaccinazioni obbligatorie

L’articolo 1 del recente Decreto-Legge del 7 giugno 2017, n. 73, Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, così come convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 119 prevede l’estensione dell’obbligo vaccinale a copertura di ben dieci possibili patologie. Il pesante aumento della prassi immunologica, come era prevedibile, ha riportato in auge il tema, assai noto in dottrina, del giusto bilanciamento tra tutela individuale e interesse collettivo alla protezione della salute. In particolare, se già era discutibile e opinabile nella cultura comune l’obbligo vaccinale limitato a quattro trattamenti, l’ampliamento a dieci non ha fatto altro che incentivare le preoccupazioni dei destinatari circa gli effetti indesiderati che tali prassi immunologiche potrebbero produrre. Dal che ne discende, alla luce di quanto osserveremo, il ragionevole dubbio circa l’efficacia e l’opportunità dei trattamenti sanitari obbligatori, e nel caso di specie, delle pratiche vaccinali. Sono trascorsi venticinque anni da quando è stata promulgata la legge 25 febbraio 1992, n. 210, la quale all’art.1, co.1, stabiliva: “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”. Tale disposizione, come noto, nasceva nel solco tracciato dalla sentenza della Corte costituzionale del 22 giugno 1990, n. 307, la quale aveva dichiarato incostituzionale la l. 4 febbraio 1966, n. 51, per la parte in cui, a fronte della previsione dell’obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica per i bambini entro il primo anno di età, non prevedeva un sistema di indennizzo per gli incidenti vaccinali conseguenti a tale somministrazione. In quell’occasione il giudice delle leggi definì il bilanciamento e i limiti della tutela della salute/sacrificio individuale a favore della tutela della salute come interesse collettivo, subordinando la soggezione del diritto individuale alle osservazioni di tale principio. Ne emergeva un principio fondamentale, rimasto poi pacificamente acquisito anche nella giurisprudenza successiva, quello per cui il diritto alla salute è un diritto “bi-polare”, essendo esso inconfigurabile (rectius, costituzionalmente illegittimo) laddove prevalesse il diritto fondamentale del singolo a scapito dell’interesse della collettività e viceversa. Dalle argomentazioni della Corte ne è conseguito, dunque, il fatto irrinunciabile che la Costituzione non solo tutela il diritto alla salute del singolo, ma anche il diritto alla salute in quanto tale, in tutte le sue dimensioni, superando così l’insegnamento proveniente dallo Stato di diritto, in cui “la salute” veniva considerata unicamente nella dimensione collettiva dell’ordine pubblico. L’aspetto su cui tuttavia, in questa sede ci soffermeremo è il richiamo operato dalla suddetta norma censurata, al conflitto che può generarsi quando il perseguimento dell’interesse della collettività (conseguito grazie all’obbligatorietà di un trattamento vaccinale) determini un danno alla salute del singolo anziché una sua salvaguardia, come invece avrebbe imposto lo stesso art. 32 Cost. L’orientamento della Corte induce a riflettere sull’ipotesi che ogni tipo di vaccino comporta un rischio per la salute, sebbene in concreto non siano prevedibili i soggetti (sani) che ne saranno colpiti. Conseguentemente, il legislatore che, pur a fronte di tale consapevolezza, impone l’obbligo vaccinale, come legittimata dall’art. 32, comma 2, Cost., compie intenzionalmente un bilanciamento tra interessi collettivi ed individuali in gioco, valutazione questa, a sommesso parere di chi scrive, dai probabili esiti “tragici”, nella misura in cui viene ritenuto accettabile dall’ordinamento, nel perseguimento di un interesse della collettività, che vi siano delle potenziali “vittime”. Il limite scientifico della conoscenza medica, infatti, non garantisce sempre l’esistenza di possibilità di ripristino completo dello stato di salute ed è facilmente intuibile la necessarietà non solo di forme di riparazione ma anche di “correzione alla fonte” posto che “nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri” L’attualità della questione relativa al sistema vaccinale obbligatorio stimola pertanto una pacata riflessione sull’obbligatorietà dei trattamenti sanitari vaccinali e i rischi/benefici che ne derivano innanzi alle nuove frontiere della scienza medica, dell’innovazione metodologica e della medicina personalizzata... (segue) 



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