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NUMERO 22 - 22/11/2017

 La responsabilità degli amministratori delle società partecipate

Come è noto, inoltre, la costituzione di un numero eccessivo di società pubbliche, connotate da una sorta di inafferrabile trasformismo, ha senza dubbio complicato il quadro di riferimento per gli interpreti del settore. Per questo motivo, quindi, visto l’indebolimento della tutela dell’interesse pubblico, dovuto all’utilizzo smisurato del modello privatistico, la Corte di Cassazione ha, in più occasioni, avvalorato tre presupposti necessari rinvenibili nel diritto di informazione, nella disciplina degli appalti e nella giurisdizione della Corte dei Conti nei casi di mala gestio. L’orientamento dei giudici di legittimità sul punto è stato definito, da attenta dottrina, “consolidato e fermissimo” nel legittimare la giurisdizione del giudice ordinario per i danni cagionati dai comportamenti degli amministratori o dei dipendenti delle società riconducibili allo svolgimento dell’attività imprenditoriale, ed, al tempo stesso, quella del giudice contabile nei casi di esercizio, da parte degli stessi, di attività organizzative o aventi carattere autoritativo. Al riguardo si ricorda come la Corte abbia in più occasioni evidenziato la distinzione tra atti inerenti l’esercizio di attività di impresa e quelli riconducibili all’esercizio di poteri autoritativi di autorganizzazione, ovvero a funzioni pubbliche svolte in sostituzione di soggetti statali o di enti pubblici non economici, prevedendo, solo per queste ultime, l’assoggettamento alla giurisdizione del giudice contabile. Come è noto tale impostazione è stata in parte superata da una importante decisione degli stessi giudici basata sull’accoglimento di una nozione di pubblica amministrazione comprensiva anche degli enti pubblici economici e, quindi, sulla conseguente estensione della responsabilità amministrativa per danno erariale anche nei confronti di amministratori e dipendenti considerati soggetti pubblici per definizione. Al tempo stesso si è ulteriormente specificata la circostanza secondo la quale non dovesse considerarsi necessaria l’indagine dell’aspetto pubblicistico o privatistico nel quale collocare la condotta dannosa, quanto, piuttosto, il fatto che quest’ultima si fosse verificata in danno della P.A. In assenza di chiari riferimenti normativi parte della dottrina ha sostenuto che la giurisdizione del giudice contabile fosse esclusiva in base al presupposto che le disposizioni in materia conferivano la titolarità dell’azione al Procuratore della Corte dei Conti tralasciando di disciplinare il rapporto con altre forme di tutela giurisdizionale. Ad avvalorare tale tesi si ricordano alcune decisioni degli stessi giudici contabili che in numerose occasioni hanno evidenziato l’irrilevanza della natura privatistica dell’ente in questione ai fini della configurazione della responsabilità amministrativa dello stesso, concentrandosi invece sulla provenienza pubblica delle risorse utilizzate per il finanziamento delle attività. La Corte di Cassazione ha successivamente ritenuto di approfondire la teoria della c.d. responsabilità amministrativa caratterizzata da un rapporto di servizio dipendente tra la pubblica amministrazione ed i soggetti impiegati, a vario titolo, nella società  e dalla circostanza secondo la quale potesse considerarsi radicata la giurisdizione del giudice contabile in caso di evento dannoso subito dalla stessa amministrazione, seppur in via indiretta o mediata, a prescindere dalla natura pubblica o privata dalla condotta illecita... (segue) 



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