
I fenomeni migratori, e in particolare le migrazioni di massa, specie quando irregolari, sono sempre più spesso considerati idonei a costituire cd. “minacce ibride”. La definizione e il regime giuridico applicabile a tale tipologia di minacce alla sicurezza degli Stati membri dell’Unione europea sono, tuttavia, ancora in gran parte incerti. Il presente scritto intende verificare se la riconducibilità dei fenomeni migratori nell’ambito della disciplina prevista per le minacce ibride consenta il ricorso a strumenti alternativi e maggiormente efficaci rispetto all’insieme delle misure già esistenti a livello europeo per far fronte alle migrazioni di massa. In particolare, ci si domanderà se la possibilità di invocare la cd. clausola di solidarietà in caso di fenomeni migratori di massa costituisca un modo alternativo per dare effettiva applicazione al principio solidaristico, previsto specificatamente per tale politica (art. 80 TFUE) unitamente all’equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, ma nell’ambito della stessa rimasto sostanzialmente privo di attuazione. Per sviluppare tale analisi, si ritiene utile procedere dapprima a un esame delle minacce ibride e degli atti di diritto dell’Unione europea che le disciplinano (paragrafo 2); in secondo luogo, si individuerà il regime giuridico applicabile a tali minacce valutando, in particolare, l’applicabilità o meno delle misure dallo stesso previste ai fenomeni migratori. A tal fine, l’analisi sarà condotta separatamente per quanto riguarda le misure di prevenzione (paragrafo 3) e le possibili reazioni (paragrafo 4). Per quanto riguarda tale ultimo profilo ci si soffermerà, più specificamente, a valutare se la riconducibilità dei fenomeni migratori al regime giuridico previsto per le minacce ibride possa offrire degli ulteriori strumenti utili a risolvere le crisi migratorie, con particolare riferimento alla clausola di solidarietà di cui all’art. 222 TFUE (paragrafo 4.1). Infine, si trarranno alcune considerazioni conclusive... (segue)
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