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NUMERO 4 - 14/02/2018

 La tutela della riservatezza dei dati sensibili

Il processo di integrazione europea continua ad essere interessato da un evidente paradosso. Ad una incapacità dell’UE a fare da argine agli effetti disgreganti di una crisi delle economie statali, con grave pregiudizio per la tenuta dei livelli essenziali di protezione dei diritti sociali, viene infatti a contrapporsi una precipua attenzione per la promozione di taluni diritti fondamentali, minacciati dall’impiego di sofisticate tecnologie nel campo della medicina e della informatica. Tale incoerenza, causa di una evidente asimmetria nelle politiche dirette ad assicurare il godimento di qualsivoglia diritto, sia esso civile che sociale, è certamente una delle cause di quella che viene comunemente descritta come crisi  o addirittura fine dell’idea europea. La difficile progressione delle politiche di coesione, dimostratasi non idonee a fronteggiare l’attuale congiuntura finanziaria, non ha, quindi, attenuato l’impegno dell’organismo sovranazionale per contrastare gli effetti pervasivi di una globalizzazione delle economie e della informazione governata da potenti multinazionali del farmaco (big pharma) e dell’elettronica (big data). Grazie all’adozione di una specifica regolamentazione normativa sovranazionale, l’obiettivo è stato quello di irreggimentare un potere tecnocratico di respiro transnazionale che, per sua natura, tende a sfuggire al controllo dei singoli Stati membri. Nel trarre spunto dai principi ispiratori contenuti nei Trattati istitutivi   e da quelli appartenenti alle tradizioni comuni del costituzionalismo europeo, questa significativa regolamentazione comunitaria si è proposta di disciplinare il diritto dell’individuo ad autodeterminare il proprio corpo e le informazioni che gli appartengono. Ciò ha consentito di rivolgere l’attenzione a propositi, quali la promozione dell’autonomia della persona, in passato trascurati, rispetto a quelli di natura economica, giudicati più coerenti alla realizzazione del mercato unico. D’altra parte, la stessa inidoneità del diritto statale a rappresentare un efficace baluardo alle interferenze, per questi diritti degli individui, provocate da tecnologie per loro natura anarchiche  e a-territoriali, è stata l’altra decisiva ragione di questa progressiva elaborazione del diritto sovranazionale di natura derivata.  Attraverso il ricorso a fonti vincolanti, il diritto europeo si è proposto, allora, di assicurare – per riprendere  l’auspicio contenuto nel considerando (da ora in poi C.) n. 11 del Regolamento 2016/679 - «il rafforzamento e la disciplina dettagliata dei diritti degli interessati e degli obblighi di coloro che effettuano e determinano il trattamento dei dati personali», anche in considerazione del riconoscimento di «poteri equivalenti per controllare e assicurare il rispetto delle norme di protezione dei dati personali» e di «sanzioni equivalenti per le violazioni in tutti gli Stati membri». Nella stessa direzione, nessuna sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, attraverso l’impiego di tecniche derivate dalla scienza farmacologica, potrebbe essere avviata in tutto il territorio comunitario in assenza della garanzia dei «diritti, sicurezza, dignità e benessere dei soggetti», considerati «prioritari rispetto a tutti gli altri interessi» (C. 1, Reg. UE 2014/536), a cominciare proprio da quelli di natura economica. Nell’assicurare un «quadro più solido» nei diversi settori di applicazione delle varie tecnologie, l’impegno regolatorio realizzato dall’UE, potrà quindi concorrere a «creare il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell’economia digitale in tutto il mercato interno» (C. 7, Reg. 2016/679) e, in altra direzione, la stessa sperimentazione e produzione di farmaci per uso umano. Coerentemente alla spinta garantistica impressa dalle Corti europee, cui si deve l’esercizio di una proficua azione di stimolo, quando non addirittura di supplenza, di fronte all’inerzia sovente mostrata dagli organi di governo comunitari e statali, questa regolamentazione europea ha inteso valorizzare ulteriormente la protezione di taluni diritti della personalità che riguardano la sfera intima dell’individuo. L’intento manifestato, sin dai considerando, è stato soprattutto quello di porre un argine a sofisticate applicazioni della scienza che hanno progressivamente aumentato le possibilità di controllo e di intercettazione del corpo umano fino al punto di minacciarne l’autonomia fisica (habeas corpus) e quella informativa (habeas data)... (segue)



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