Log in or Create account

NUMERO 4 - 14/02/2018

 Massima disponibilità del potere d’incarico? Appunti sulla discrezionalità del Presidente della Repubblica

La domanda non è retorica, ma il precipitato di una legge elettorale che, secondo interpretazioni ricorrenti, non consentirà agli elettori di determinare una chiara maggioranza di governo. La prassi delle ultime sei legislature (1994-2018) sarà difficilmente ripetibile: la formazione del governo, quindi, un risultato non predeterminato in qualche modo dall’esito del voto. La tentazione è ritenere scontato un ritorno al passato (ante 1994, alla cd. prima repubblica), quello in cui sussisteva una disponibilità massima, da parte delle forze politiche, nella determinazione dei rapporti di forza tra maggioranza e opposizione. In quello scenario, tuttavia, nessuno pensava che al Capo dello Stato spettasse un potere libero di selezione dell’incaricato: il suo compito è sempre stato determinato dalla preesistenza di formule politiche confezionate dai partiti, salve, ovviamente, le fasi di transizione o di riequilibrio politico, che, peraltro hanno sovraesposto la Presidenza della Repubblica di fronte all’opinione pubblica (basti ricordare i casi Pella e Tambroni). Niente è come prima: questa è l’unica certezza. Le prassi e le convenzioni che insistono sulla forma di governo parlamentare sono tutte soggette alla regola rebus sic stantibus. E la storia non si ripete, neppure nel diritto costituzionale, che dà prova di una fluidità notevole in relazione al funzionamento della forma di governo parlamentare... (segue)



Execution time: 28 ms - Your address is 18.225.92.78
Software Tour Operator