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NUMERO 8 - 11/04/2018

 L'hijab davanti ai giudici amministrativi (e non)

Una recente vicenda di cronaca ha riportato all’attenzione dell’opinione pubblica (anche se per un solo giorno) la problematica dell’utilizzo del velo islamico (l’hijab) nella aule di giustizia, in generale e nelle aule di giustizia amministrativa, in particolare; risultano praticamente noti a tutti i fatti che hanno visto l’allontanamento dall’aula di udienza della Seconda Sezione del T.A.R. Emilia-Romagna, sede di Bologna, ad opera del Presidente della Sezione, di una praticante avvocato (in precedenza, pare costantemente ammessa nella stessa aula di giustizia e in altre) che indossava il velo islamico. Al di là di ogni altra considerazione relativa alla vicenda, risulta di un qualche interesse, almeno ad avviso di chi scrive, un primo approfondimento degli aspetti più propriamente giuridici della problematica dell’uso del velo islamico nell’aule di giustizia italiane; il punto di partenza dell’analisi deve poi essere individuato nella circostanza fattuale relativa all’affissione sulla porta dell’aula di udienza del T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna di una previsione normativa (l’art. 129 c.p.c.) che peraltro, nelle giustificazioni rese dal Presidente della Seconda Sezione del T.A.R., verrebbe ad integrare la (presunta) giustificazione normativa dell’allontanamento dall’aula disposto dal titolare del potere di disciplina dell’udienza. Ed in effetti, la previsione dell’art. 129 c.p.c. (intitolata ai «doveri di chi interviene o assiste all'udienza» e che non è inutile citare integralmente: «chi interviene o assiste all'udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio. È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo») reca un riferimento all’obbligo di chi intervenga all’udienza di «stare a capo scoperto» che potrebbe essere interpretato come impeditivo della partecipazione alle udienze di chi porti il velo islamico; contrariamente a quanto affermato da alcune comunità islamiche nell’immediatezza della vicenda, non è pertanto vero che «nessuna legge viet(i) il velo in tribunale», dovendo la problematica “fare i conti” almeno con l’obbligo di assistere alle udienze a capo scoperto previsto dall’art. 129 c.p.c. Con tutta evidenza, si tratta di una previsione codicistica di carattere tralatizio (corrisponde, infatti, letteralmente al testo del previgente art. 355 del c.p.c. del 1865) e dall’evidente sapore agro-pastorale che risulta, per di più, completamente trascurata dalla dottrina processualcivilistica degli ultimi anni; l’evidente parallelo con la corrispondente prescrizione della religione cattolica, evidenzia poi come si tratti di previsione in linea con la cd. concezione sacrale della giustizia (si compare a capo scoperto avanti alla Giustizia, come si compare a capo scoperto avanti a Dio), ovvero con quella concezione “classica” che riporta all’ambito giudiziario una simbologia architettonica (palazzi di giustizia posti ad un livello sopraelevato ed ispirati alla monumentalità greca o romana; ecc.) e rituale (uso della toga; ecc.) tesi ad evidenziare e potenziare la separatezza ed il distacco dai giudicati di chi amministri la giustizia. Per effetto di una di quelle rifunzionalizzazioni di istituti giuridici care a Karl Renner, il riferimento all’obbligo di assistere alle udienze a capo scoperto previsto dall’art. 129 c.p.c. rischia però di assumere oggi una nuova funzione (da ritenersi in sostanziale contrasto con l’attuale stato dell’evoluzione normativa, come si dirà più oltre) concretamente impeditiva della partecipazione alle udienze di chi indossi il velo islamico… (segue)



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