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NUMERO 8 - 11/04/2018

 La piena tutela del diritto di difesa in giudizio del funzionario pubblico responsabile di danno ingiusto per dolo o colpa grave

Si può desumere allora che pur anche riemergendo la tematica tracciata nell’area di disciplina costituzionale dei “rapporti civili” non appare tracciata la prospettiva nella quale procedere al fine di soddisfare l’ansia di conoscenza che anima la presente indagine. E pure  non è per niente superfluo, specialmente in questo momento storico, evitare (anzi precludersi)  la finalità di conoscenza epistemologica della disciplina contenuta nella Costituzione (è opinione di chi scrive che negli ultimi tempi si avverte nitidamente la necessità di riscoprire una tale disciplina). A questo punto però nasce un quarto ed ultimo interrogativo, che costituisce anche la chiave di volta dell’intera indagine, un tale confine alla conoscenza è da considerare invalicabile, nel senso che i  Costituenti abbiano affidato (ed essiccato) nella disposizione di cui al 2° co. dell’art. 24, nella sua formulazione  letterale, l’intero e profondo orientamento ideologico-politico, in altri termini hanno così inteso riassumere la complessa elaborazione, discussa ampiamente e lungamente con il rispetto reciproco dei differenti orientamenti politici, i quali “pur lottando con asprezza indicibile tuttavia mai pensarono di denunciare il Patto, anzi proprio in virtù di esso riuscirono a mantenere  le ragioni di una reciproca coesistenza (Dossetti)” … (segue)



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