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NUMERO 9 - 25/04/2018

 Sul divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati eletti

Con ordinanza del 28 luglio 2017, n. 111, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 109 del 2006, in riferimento agli articoli 2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione, nella parte in cui prevede quale illecito disciplinare «l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici» anche per i magistrati fuori del ruolo organico dell’ordine giudiziario perché collocati in aspettativa per motivi elettorali. La questione ha origine nel giudizio a carico del dott. Michele Emiliano, già sindaco di Bari e ora Presidente della Regione Puglia, incolpato di aver violato la disposizione citata nel momento in cui ha assunto, alternativamente, la carica di Segretario regionale e di Presidente del Partito Democratico pugliese, a partire dall’ottobre 2007 e fino alla data odierna, e si è candidato alle elezioni primarie per la carica di Segretario nazionale dello stesso partito nella primavera del 2017. Si tratta, infatti, di cariche dirigenziali che presuppongono per statuto l’iscrizione al partito politico di riferimento e che, come si legge nella formulazione dei capi di incolpazione, «per converso, non sono coessenziali all’espletamento dei mandati e dell’incarico presso i suddetti enti territoriali». Per questi motivi, ritenendo violata la disposizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. h), la Procura generale presso la Corte Suprema di Cassazione aveva chiesto la sanzione dell’ammonimento. All’esito del dibattimento, tuttavia, la sezione disciplinare, ritenendo la questione rilevante e non manifestamente infondata, ha disposto la sospensione del giudizio e rimesso la questione al giudizio della Corte costituzionale… (segue)



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