
Quello dei servizi pubblici locali è uno dei settori maggiormente influenzati dalla nuova disciplina sulle società a partecipazione pubblica; il testo unico di cui al D.lgs. n. 175/2016 (come modificato dal D.lgs. n. 100/2017) regola, infatti, le forme societarie mediante le quali alla pubblica amministrazione è consentita, stante l’attuale quadro normativo (sul quale v. infra § 2), l’organizzazione e la gestione di servizi di interesse economico generale. Al riguardo, merita subito rilevare come il mancato esercizio dell’altra delega prevista dalla l. n. 124/2015, avente ad oggetto ‘il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale’, rappresenti certamente un’occasione persa rispetto alla pressante esigenza di riordinare e razionalizzare un tessuto normativo estremamente frammentario: una disciplina organica, coordinata con quella in commento (e con il D.lgs n. 50/2016), avrebbe infatti sgombrato il campo da ricorrenti incertezze applicative, fornendo all’interprete un quadro più nitido dell’intera materia. Quest’ultima, con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., sconta invece una irriducibile asimmetria fra le compiute previsioni attinenti ai soggetti affidatari di servizi pubblici (il ‘chi’), e quelle disorganiche e lacunose, relative alle modalità di affidamento, all’organizzazione e alla gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica (il ‘come’). Tanto premesso, è pur vero che nel settore de quo è rilevabile un rapporto di vicendevole influenza tra i due piani – soggettivo e oggettivo – e così le previsioni riguardanti la natura e le caratteristiche di una determinata tipologia di soggetti affidatari di servizio pubblico ben possono riflettersi sulle quelle regolanti le modalità di organizzazione e gestione, contribuendo a dare al servizio stesso una diversa fisionomia. Prendendo le mosse da siffatto rapporto, il presente lavoro ha per oggetto l’individuazione e la valutazione delle principali ricadute applicative del D.lgs. n. 175/2016, come modificato dal decreto legislativo correttivo n. 100/2017, nei confronti dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, e in particolare del servizio idrico integrato (SII). Come è noto, il servizio idrico integrato (SII) è ancora definito nel nostro Paese dal D.lgs 03.04.2006, n. 152 (T.U. ambiente) come l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue che deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le ragioni di un focus specifico sul servizio idrico sono presto dette. Ciò che si vuole verificare è se la disciplina posta dal D.lgs. n. 175/2016 sia in grado di incidere anche su quei servizi pubblici dotati di un regime giuridico speciale, proprio come il SII, orientandone così le future linee di sviluppo. Una verifica del genere, infatti, rivelerebbe ad un tempo la reale portata ‘ordinamentale’ (o, se si vuole, sistemica) del testo unico in commento, nonché le scelte di politica del diritto che, anche in tema di servizi pubblici locali e in particolare nel settore idrico, si stanno consolidando per il suo tramite… (segue)
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