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NUMERO 13 - 20/06/2018

 La democrazia interna, il libero mandato parlamentare e il dottor Stranamore

Le brevi riflessioni che seguono traggono spunto dai quesiti sottoposti dall’organizzatore di questo seminario all’attenzione dei relatori, e più in generale dalla vicenda che ha visto l’inserimento, nello statuto del gruppo parlamentare del M5S alla Camera, di una norma che prefigura l’irrogazione di una ingente sanzione pecuniaria per il parlamentare che abbandoni o sia espulso dal Gruppo. Il seminario che ci ospita ha quindi sullo sfondo il principio costituzionale del libero mandato parlamentare, disciplinato nell’art. 67 Cost. Va quindi subito sgombrato il campo in premessa da una questione generale, affermando la chiara irrilevanza giuridica di tutti gli accordi che pretendessero vincolare l’esercizio del mandato (ai sensi dell’art. 67 Cost.), o comunque, secondo una diversa interpretazione, la loro insanabile nullità in quanto contrari a norme imperative (art. 1418 c.c.). Tale posizione risulta indiscussa all’esito dell’interpretazione della norma costituzionale, che pone un principio che difficilmente potrebbe essere oggetto di revisione costituzionale, senza uscire dalle coordinate del parlamentarismo di matrice liberale e senza collocarsi al di fuori del solco del costituzionalismo moderno, sviluppato a partire dalla rivoluzione francese. Tale fondamentale principio si è trovato tuttavia negli ultimi anni al centro di un rinnovarsi del dibattito in ragione di alcuni ben noti fattori, tra cui sopra tutti la crisi della rappresentanza politica, della forma partito e, nel caso italiano, del tentativo di alcune forze politiche di minare la perdurante validità del divieto di mandato imperativo in nome di un più immediato rapporto con la “volontà del popolo”, anche alla luce del fenomeno del “transfugismo” parlamentare, macroscopicamente esploso soprattutto nel corso dell’ultima legislatura. Non è questa la sede per soffermarsi sulle lontane radici, o il significato costituzionale del principio del libero mandato parlamentare e del connesso divieto di mandato imperativo, né tantomeno per riassumere l’evoluzione storica di questi concetti, strumento di emancipazione e garanzia dei parlamenti e dei parlamentari rispetto a un’idea della rappresentanza ancora intrisa dai vincoli propri dell’epoca feudale. L’evoluzione trova il punto saliente nella rilevanza del principio come caposaldo del parlamentarismo a partire dallo Stato liberale, giungendo poi a mutare significato con l’ingresso dei partiti di massa sulla scena politica e parlamentare nel ventesimo secolo. Basti in proposito ricordare come, in quel tornante storico, il libero mandato sia divenuto il punto di equilibrio nel triangolo su cui costruire il rapporto di rappresentanza politica: tra i cittadini elettori, il ruolo dei partiti politici, con la connessa necessaria disciplina di partito in seno alle istituzioni parlamentari (funzionale alla compattezza del gruppo parlamentare di cui essa è proiezione), e infine i singoli parlamentari, cui l’art. 67 garantisce la posizione di libertà, quali “rappresentanti della nazione”, garantendo ad un tempo il corretto funzionamento dell’istituzione parlamentare. Nonostante la crisi poi emersa e tuttora in atto in seno ai partiti, il principio continua a regolare il rapporto tra le due istanze, configurando il parlamentare come titolare di un diritto all’autodeterminazione e al dissenso, che lo rendono quindi indipendente da qualunque vincolo giuridico alle scelte del partito nelle cui fila è eletto, o della constituency in cui si è candidato. Con tali principali caratteri l’istituto giunge sino a noi. Dati per acquisiti gli elementi che si sono solo potuti esemplificativamente richiamare, che qui si devono per ragioni di tempo e di spazio tenere per presupposti, la chiave di lettura alla base delle brevi riflessioni che seguono, anche alla luce dell’accelerazione in atto nelle già forti trasformazioni riguardanti il sistema politico italiano negli ultimi anni, non sarà esclusivamente quello dell’art. 67 Cost., ma tenterà una valorizzazione del portato dell’art. 49 Cost. rispetto alla discussione odierna… (segue)



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