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NUMERO 13 - 20/06/2018

 Il diritto individuale al libero mandato parlamentare

Grazie tante per l'invito ed anche per l'occasione per i miei studenti di approfondire in aula questo tema, consegnerò all'onorevole Magi un breve scritto degli studenti del mio corso e, in ragione delle argomentazioni già svolte da chi mi ha preceduto, dialogherò con i colleghi che ho ascoltato con attenzione. Intanto voglio ricordare a me stesso che a volte ci dimentichiamo che i principi costituzionali sono al contempo un limite al comportamento dei poteri pubblici e una garanzia a tutela delle responsabilità individuali. Da questo punto di vista l'idea fondamentale è che la costituzione può essere una costituzione dei poteri ma, anche, una costituzione dei diritti; la nostra è una costituzione moderna e mette insieme i poteri con i diritti e, quindi, i due profili non possono essere disgiunti. Sotto questo aspetto ancora di più in una Costituzione democratica che nasce da un compromesso virtuoso tra i partiti; partiti che paiono oggi scomparsi improvvisamente dal contesto prescrittivo della rappresentanza politica. I partiti, invece, ci sono ancora e sono gli eredi democratici di quelli che hanno fondato e reso possibile l'approvazione della Costituzione quindi io ripartirei da là e ripartirei dall’art. 49 Cost. È stato molto bene sottolineato dalla professoressa Calvano il ruolo dei partiti e non aggiungo nulla rispetto alle sue considerazioni, vorrei soltanto dire che l’art. 49 stabilisce un diritto associativo e prescrive un diritto individuale fondamentale a partecipare alla determinazione della politica nazionale. Attenzione un diritto individuale, un diritto che è in capo ad ognuno di noi, che spetta ad ogni simpatizzante, a ogni singolo, a ogni militante, a ogni dirigente e, ancor di più è un diritto che deve avere un parlamentare. Senza questo diritto individuale si perde completamente la prospettiva di ciò che significa democrazia nell’art. 49. Rimane sullo sfondo il tema della necessaria attuazione dell’art. 49; basti ricordare Elia che lo diceva con chiarezza sin dagli anni ‘60 nei suoi scritti di diritto costituzionalee e nel ’64, anche nell’assemblea della Democrazia Cristiana: l’art. 49 doveva essere attuato come garanzia del diritto individuale senza il quale si perde nel nostro ordinamento costituzionale la declinazione democratica dei partiti. Da questo punto di vista l’idea che, sostanzialmente, i partiti possano, mi scuso per la parola tranchant, fare quello che vogliono delle minoranze è francamente inaccettabile.  Se è accettabile che ogni partito possa liberamente scegliere una linea politica e costruire la propria ideologia; è altrettanto chiaro che l'essenza della democrazia sta nella possibilità di dissentire, nella facoltà di stare in minoranza e di portare una voce diversa all'interno della stessa attività di partito. Per tale motivo ancor prima della violazione del “divieto di vincolo di mandato” vi è una violazione dell'idea di democrazia cosi come è scritta nell’art. 49 che, come diceva prima bene il professor Curreri, è anche la base dell’art. 1 della nostra Costituzione. Il punto di partenza dell’argomentazione rispetto alla violazione del libero mandato parlamentare è, quindi, l’art. 49... (segue)



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