
La circostanza che una comunità religiosa possa esercitare attività di impresa comporta per gli enti delle medesime l’accesso ai vari modelli organizzativi delineati dai singoli sistemi ordinamentali. Dalle caratteristiche delle attività, dalle modalità e metodiche del loro svolgimento discendono per l’ente, religiosamente connotato, oneri fortemente differenziabili come quelli relativi alla soggettività/passività tributaria o piuttosto condizioni di vantaggio, quali l’accesso ad alcune specifiche esenzioni fiscali come quelle di cui possono fruire gli enti del terzo settore. Si tratta della qualificazione di attività che, generalmente, affiancano quelle più specificatamente cultuali o che avendo una matrice religiosa possono utilmente proiettare gli enti, che le svolgono, verso forme di personificazione giuridica che, più che essere valutate per la funzionalità d’accesso ai regimi esentivi, rappresentano una possibile via di esistenza costituzionalmente orientata, ovvero di supporto all’attuazione di forme diversificate e diversificabili di espressione del diritto di libertà religiosa. La personificazione di questi ultimi in enti del terzo settore consente, ai medesimi, un attivismo strettamente interconnesso con le qualifiche tributarie e la fiscalità, da cui dipendono l’autonomia e le reali capacità operative che gli stressi acquisiscono nelle dinamiche socio-economiche contemporanee, nonché il rispetto delle regole della trasparenza. Quella dei profili fiscali delle attività diventa, allora, una via all’approccio interpretativo delle condizioni di disagio, o di incertezza, in cui molte religioni ancora versano quando esercitano attività di impresa o ad esse similari e, in special modo, quando tale esercizio sia riconducibile a enti di confessioni che ancora soffrono la carenza di una legge di derivazione pattizia che, disciplinando le relazioni con lo Stato, supporti ancor di più quelle con la società civile nel suo complesso. La disciplina fiscale degli enti ecclesiastici riconosciuti o confessionali, regolati dalla legge 222/1985 e dalle Intese - che qui si darà per presupposta -, è, come in altri Paesi dell’Unione europea, una disciplina di favore, di stretta interpretazione e orientata ad assimilare gli enti con fine di religione e di culto agli enti non commerciali, per mancanza di lucro soggettivo. Si tratta di una disciplina che deve pur sempre, però, commisurarsi con quanto sancito nel primo comma dell’art. 107 TFUE, ovverosia con i limiti fissati affinché le normative che dispongono i regimi di esenzione, anche quando di derivazione concordataria, oltre che di diritto comune, non risultino avallare situazioni incompatibili con il mercato interno, ovvero rappresentare aiuti di Stato e vantaggio selettivo, che, favorendo solo taluni soggetti, falsino la concorrenza… (segue)
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