Principi in materia di contribuzione obbligatoria per i sanitari dipendenti pubblici
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. Terza Ter, 12 luglio 2018, n. 7779
Pres. Pisano, Est. Rel. Vivarelli, Cons. Blanda - Capani F., Petrini F., Sensi S. ed altri (Avv.ti Caravita di Toritto B. e D’Urbano A.) c. Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani - ONAOSI (Avv. Mariani Marini A.) e Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nonché Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura Generale dello Stato).
Contribuzione obbligatoria – predeterminazione dei criteri per gli adempimenti contributivi – assistenza a favore degli orfani bisognosi delle varie categorie dei sanitari – contributi previdenziali - sanitari dipendenti pubblici – ordini professionali.
L’attività assistenziale svolta dalla Fondazione ONAOSI (ex IPAB) a sostegno dell’educazione e istruzione degli orfani, figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi, dei medici-veterinari, medici-chirurghi ed odontoiatri, è finanziata anche attraverso il contributo obbligatorio di tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali dei medici chirurghi, odontoiatri e farmacisti. La misura del contributo, trattandosi di prestazione patrimoniale obbligatoriamente imposta, è soggetta alla garanzia dettata dall’art. 23 Cost. secondo cui qualsiasi prestazione personale o patrimoniale non può essere imposta se non in base alla legge.
In particolare, ai sensi del DL n. 159/2007 il contributo dovuto alla Fondazione ONAOSI deve essere determinato dal CdA della Fondazione medesima in modo da assicurare l’equilibrio della gestione e la conformità alle finalità dell’ente, rapportandone l’entità ad una percentuale della retribuzione di base e all’anzianità di servizio del singolo sanitario interessato. A tal fine, devono essere adottati provvedimenti coerenti con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari, nonché dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Deve dunque essere annullata la deliberazione della Fondazione ONAOSI n. 42/2007 contenente la quantificazione del contributo obbligatorio operata senza rispettare tale sequenza procedimentale, e dunque in assenza di un adeguato bilancio e della previa determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici con Decreto Ministeriale.
G.B. - S.M.S.