Log in or Create account

NUMERO 18 - 26/09/2018

 Il Consiglio di Stato è giudice in unico grado sulle domande declinate o pretermesse dal TAR

Con la sentenza n. 14 del 9 settembre scorso (che si è aggiunta alle sentenze 10 e 11 del 30 luglio) l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha chiuso il “pacchetto” delle – ampie e articolate – pronunce dirette a sciogliere i dubbi interpretativi sollevati dalle sezioni III, IV e V e dal CGA sull’ambito di applicazione del rinvio al primo giudice previsto dall’art. 105 c.p.a.. Come anticipato in altri scritti, una delle più gravi conseguenze della crisi della politica e della legalità (che costituisce la prima causa dell’incertezza del quadro normativo e delle conseguenze giuridiche dei propri comportamenti) è rappresentata dall’incertezza delle regole processuali, che investe addirittura i presupposti dell’azione (come dimostrato dall’inesauribile diatriba sul rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale – significativamente risottoposta alla Corte di Giustizia dell’UE dopo ben cinque decisioni dell’Adunanza plenaria, quattro  pronunce della stessa Corte UE e tre delle Sezioni Unite della Corte di cassazione –, dall’ampio contenzioso sull’individuazione del dies a quo per ricorrere contro le ammissioni e le esclusioni dalle gare per l’affidamento dei contratti pubblici nell’ambito del cd. “mini rito”, dalla recente riaccensione, e opportuna soluzione, della questione dell’onere di immediata impugnazione dei bandi di gara, ecc.); e pericolosamente incide sul diritto fondamentale alla “giusta” tutela dei propri diritti e interessi e, per l’effetto, sulla stessa effettività del principio di “buona amministrazione”… (segue)



Execution time: 29 ms - Your address is 3.137.165.58
Software Tour Operator