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NUMERO 19 - 10/10/2018

 Il Meccanismo di vigilanza unico al vaglio della Corte di Giustizia

Negli ultimi anni, la Corte di Giustizia ha contribuito in maniera significativa alla stabilizzazione della nuova costituzione economica europea, esaminando alcune fra le principali scelte compiute in esito alla crisi finanziaria globale e intervenute a mutare regole ed equilibri istituzionali del mercato unico e dell’Unione economica e monetaria (UEM). Sono note, al riguardo, le importanti pronunce rese in materia di negoziazione dei deivati over-the-counter, legittimità del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), rapporti tra disciplina in materia di aiuti di Stato e stabilità finanziaria, conformità delle operazioni di politica monetaria della Banca centrale europea (Bce) alle regole in materia di finanziamento monetario poste dai Trattati. Per effetto della dirompente trasformazione occorsa nel quadro giuridico dell’Unione, la giurisprudenza comunitaria si è dunque misurata con temi inediti, proponendo una prima sistemazione dei rapporti tra le molteplici intersezioni che, toccando diritto primario, diritto pattizio e diritto derivato, mettono in continuativa relazione i gangli della governance economica e finanziaria europea, e i delicati equilibri tra tecnica e politica nelle rispettive componenti nazionali e sovranazionali. La pronuncia del Tribunale dell’Unione nel caso Landeskreditbank, qui in commento, conferma tale complessiva tendenza. Il Tribunale vi tratta diverse questioni di vertice relative al funzionamento e all’architettura del meccanismo di vigilanza unico (Mvu), e agli equilibri «tra centro e periferia» nell’Unione bancaria (Ebu); per tale via, ne misura caratteristiche e peculiarità con taluni dei principi generali del diritto europeo, giungendo a soluzioni non prive di portata problematica, che tradiscono le difficoltà di esatta ricostruzione degli assetti di governo della macchina amministrativa della nuova vigilanza continentale. L’occasione è stata fornita dall’impugnazione di una decisione con la quale la Bce aveva ritenuto di classificare quale “ente significativo”, e dunque assoggettare alla propria vigilanza diretta, una banca tedesca integralmente in mano pubblica, in applicazione di un criterio di apparentemente agevole interpretazione quale il parametro quantitativo-dimensionale di cui all’articolo 6(4) del Regolamento (Ue) n. 1024/2013, istitutivo del Mvu. Brevemente descritti, nel paragrafo che segue, i fatti di causa, le disposizioni normative rilevanti e i motivi del ricorso per annullamento, il terzo paragrafo è dedicato all’iter decisionale seguito dalla corte comunitaria, mentre il quarto propone alcune osservazioni critiche sulla pronuncia e sulla relativa portata… (segue)



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