Alla sentenza n. 269/2017 della Corte costituzionale sono stati oramai dedicati numerosissimi commenti da parte della dottrina. Il forte interesse per tale pronuncia (rectius per l’obiter dictum in essa contenuto) è, come noto, dato dal revirement della Consulta rispetto alla consolidata giurisprudenza inaugurata con la sentenza Granital e secondo cui un contrasto tra una norma interna e una norma di diritto dell’Unione europea dotata (quanto meno prima facie) di efficacia diretta, deve – nel contesto di un giudizio incidentale di costituzionalità – essere delibato dal giudice a quo. Viceversa, in presenza di norme di diritto dell’Unione europea non dotate di efficacia diretta, la questione va senz’altro rimessa alla Corte costituzionale che valuterà l’eventuale illegittimità alla luce degli artt. 11 e 117 Cost. Con la sentenza 269/2017 tale meccanismo viene parzialmente sovvertito. La Corte Costituzionale rivendica, infatti, la necessità di un suo intervento erga omnes ogni qualvolta «la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei diritti dell’Unione», con la conseguenza di attrarre nell’ambito del suo giudizio anche le norme della Carta dotate di effetti diretti. Il tutto si svolgerebbe, aggiunge la Corte, «in un quadro di costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzie, nel quale le Corti costituzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di giustizia (da ultimo, ordinanza n. 24 del 2017), affinché sia assicurata la massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico (art. 53 della CDFUE)». L’obiettivo è dunque quello della massimizzazione della tutela dei diritti della persona, sul presupposto che la Costituzione garantisca uno standard di tutela almeno pari se non - quanto meno in certo numero di casi - superiore a quello assicurato dalla Carta europea dei diritti (da ora in avanti “Carta”). Non vi è dubbio che un standard di tutela più elevato possibile vada garantito mediante il raffronto tra le diverse Carte (CEDU, Costituzioni nazionali e Carta europea dei diritti), ed è la stessa Carta a consentire un livello di protezione più alto se garantito da altre fonti. Né è in dubbio che esigenze connesse ad un’elevata protezione dei diritti in sede nazionale siano riconosciute e valorizzate anche nel campo di applicazione del diritto dell’Unione europea. Resterebbe tuttavia fermo, come precisato dalla Corte di giustizia in riferimento all’art. 53 della Carta, che, in tale ambito, l’applicazione degli standard nazionali di tutela è consentita a patto che «non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione ». Sulla base di tale condivisibile premessa, il punto sollevato dalla sentenza 269/2017 è tuttavia un altro, e cioè il meccanismo che vedrebbe l’accentramento nella Corte costituzionale di ogni valutazione che comporti profili di compatibilità/legittimità di una norma interna con la Carta e contestualmente con la Costituzione. E’ tale meccanismo il più idoneo a garantire la “massima salvaguardia dei diritti a livello sistemico”? In effetti, al di là della dirompente novità di principio introdotta dall’obiter dictum della sentenza 269/2017, quello che anche (o più) ha indotto la dottrina a commentare la pronuncia sono gli interrogativi che essa suscita circa la sua concreta portata operativa e sulle difficoltà di contemperare il rapporto tra il giudice comune e la Corte Costituzionale con il rapporto tra il primo e la Corte di giustizia. Chi scrive aveva già succintamente evidenziato talune criticità del ragionamento sviluppato dalla Consulta, sia per la presenza di alcune contraddizioni sia per la mancanza di più puntuali indicazioni per altri profili. Il commento era stato dato a prima lettura e nell’immediatezza della sentenza. Nel frattempo non solo il dibattito dottrinale si è notevolmente arricchito ma alla pronuncia della Corte costituzionale ha fatto seguito la reazione dei giudici “comuni”. La Corte di Cassazione ha in un in caso sollevato in via prioritaria un incidente di costituzionalità, domandando tuttavia alcuni chiarimenti alla Corte costituzionale sulla portata dell’obiter dictum. In altri casi invece la Suprema Corte, pur motivando la sua posizione alla luce della nuova pronuncia, ha optato per il rinvio della questione alla Corte di giustizia. Analoga soluzione è stata adottata dal Tribunale di Milano, il quale, senza alcun riferimento alla sentenza 269/2017, si è anch’esso rivolto in via pregiudiziale (d’urgenza) al giudice di Lussemburgo. La lettura di tali ordinanze evidenzia e conferma le difficoltà di interpretazione ed applicazione di taluni passaggi contenuti nella sentenza 269/2017. Una preliminare obiezione investe la vincolatività dello stesso obiter dictum. Ma tale questione potrebbe essere a breve e facilmente risolta da un prossimo intervento da parte della stessa Corte costituzionale alla quale, come detto, è stata per l’appunto già fornita, attraverso l’incidente di costituzionalità sollevato dalla Corte di Cassazione, l’occasione di rendere ulteriori chiarimenti. Criticità maggiori investono invece la delineazione dell’ambito di applicazione sostanziale del nuovo sistema nonché le modalità operative ed il (complesso) rapporto tra l’incidente di costituzionalità e il rinvio pregiudiziale. Obiettivo del presente contributo è dunque quello di esaminare più dettagliatamente taluni passaggi della sentenza per valutarne gli effetti concreti, traendo anche spunto dalle prime ordinanze di rimessione (o – per la maggior parte - di non rimessione) alla Corte costituzionale di questioni di legittimità/compatibilità di una norma interna con la Costituzione e con la Carta… (segue)
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