Log in or Create account

NUMERO 6 - 20/03/2019

 Il regionalismo differenziato alla prova dell'esame parlamentare

L’art. 116, 3° co., introdotto nella Costituzione dall’art. 2 della legge cost. n. 3/2001, contiene un meccanismo fortemente innovativo rispetto all’impianto originario del titolo V della parte II della Costituzione, per qualificare il quale sono state proposte in dottrina diverse definizioni: si è parlato, ad es., di «clausola di asimmetria», di «clausola di differenziazione», di «regionalismo differenziato», di «semispecialità» regionale, di «specialità diffusa» di «speciale specialità di singole regioni ordinarie», di «accesso delle Regioni ordinarie all’autonomia speciale», di «specializzazione dell’autonomia regionale», di «regionalismo a più velocità» o di «autonomia regionale ponderata», per non citare che alcuni degli innumerevoli tentativi di qualificazione. Attraverso questo meccanismo è possibile ampliare le competenze regionali oltre le materie costituzionalmente spettanti alle Regioni ordinarie in base all’art. 117 Cost., permettendo, in tal modo, una differenziazione non solo riguardo all’esercizio da parte delle Regioni di competenze eguali per tutte (o almeno per tutte le Regioni ordinarie), ma anche relativamente alla individuazione delle competenze concretamente spettanti ad ogni Regione. Al tempo stesso, la logica della specialità – la forma di differenziazione nota sin dalle origini del regionalismo italiano – è stata estesa oltre la sfera delle cinque regioni qualificate come speciali dalla Costituzione del 1947, anche se ciò non significa affatto che con l’art. 116, 3° co., si sia creata una via di accesso alla condizione di Regione speciale diversa da quella di cui all’art. 116, 1° co., che si basa su un apposito statuto, approvato con legge costituzionale… (segue) 



Execution time: 36 ms - Your address is 3.144.253.160
Software Tour Operator