
Il sistema elettorale per la scelta dei membri del Parlamento europeo è materia che ha subìto una stratificazione normativa decisamente marcata, senza giungere, al giorno d’oggi, ad una completa e stabile definizione. Prima di affrontarne le caratteristiche, è in questa sede utile tratteggiare alcune caratteristiche del circuito della rappresentanza a livello europeo, considerando le peculiarità che lo connotano e i numerosi sviluppi che hanno investito il sistema istituzionale negli ultimi anni. Il tradizionale principio interstatuale, che trova la sua concretizzazione nella composizione, nel ruolo e nel funzionamento del Consiglio europeo, è infatti stato affiancato vieppiù da quello democratico-rappresentativo, che legittima invece il Parlamento in via diretta e, in maniera derivata ma strettamente interconnessa, anche la Commissione. Lasciando da parte considerazioni di sistema sul funzionamento degli organi europei alla luce dei nuovi poteri di ognuno di essi che esulano in ampia parte l’obiettivo del presente lavoro, è indubbio che la loro legittimazione democratica sia oggi molto più marcata rispetto agli anni passati e che si sia accentuata progressivamente con ogni revisione dei trattati. A quarant’anni dalle prime elezioni a suffragio universale e diretto, è oggi il voto del popolo a riconnettere ai principi di democraticità generalmente riconosciuti il sistema istituzionale europeo: il trattato sull’Unione prende le mosse proprio dal tipo di rappresentanza che intende delineare, poiché specifica che il suo funzionamento ruota prevalentemente sui cardini tradizionali della democrazia rappresentativa (art. 10, par. 1 TUE) e che la sede della sovranità del popolo europeo è il Parlamento, all’interno di cui i cittadini debbono dunque trovare rappresentanza (par. 2). Seguendo questo ragionamento, si trae dunque la conseguenza i cittadini esercitano la sovranità prevalentemente tramite il voto, che produce i suoi effetti nella composizione delle istituzioni rappresentative. Analogamente alle considerazioni che possono essere svolte per gli ordinamenti nazionali, le votazioni assumono dunque un ruolo centrale non solo nella composizione del Parlamento in senso stretto, ma anche nella strutturazione della rappresentanza e sul funzionamento degli organi. Di conseguenza, il punto da cui conviene prendere le mosse è la dimensione e le caratteristiche del corpo elettorale, poiché di per sé contribuisce a qualificare il significato del voto. Il respiro non solo nazionale delle elezioni europee è infatti stato giuridicamente sancito già a partire dall’entrata in vigore del Trattato di Maastricht e proprio in riferimento alla configurazione del diritto di elettorato: diversamente da quando accade con riferimento ai singoli Stati, il diritto di elettorato attivo e passivo sono formalmente slegati dalla territorialità, poiché il diritto europeo individua e configura un corpo elettorale composto non dalla somma dei cittadini di ogni Stato, ma dai cittadini europei nel loro complesso (art. 39 CDFUE)… (segue)
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