
La vicenda che ha riguardato lo stabilimento siderurgico dell’Ilva di Taranto, ha rappresentato un caso di grande interesse sotto vari profili e, per quanto specificamente rileva ai fini di questa analisi, un emblematico tentativo di composizione degli interessi al fine di individuare un equilibrio tra esigenze di tutela di valori cd. primari (come l’ambiente e la salute) e interessi relativi alle cd. “industrie di interesse strategico nazionale”, nell’ambito di un conflitto sociale particolarmente partecipato e sentito. In tale occasione, il Governo con decreto-legge, il legislatore in sede di conversione, la pubblica amministrazione con l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e, infine, la Corte costituzionale - che ha ritenuto ragionevole il bilanciamento operato - hanno effettuato una ponderazione tra gli interessi dell’impresa e del lavoro da un lato e quelli alla salute e a un ambiente salubre dall’altro, che si è inserito nel sempre acceso dibattito circa il conflitto tra interessi sociali e interessi economici e che è stato oggetto di forti critiche da parte della dottrina. A dire di molti autori, infatti, si sarebbe trattato di un bilanciamento cd. “ineguale”, in quanto avrebbe rappresentato una scelta politica d’emergenza volta esclusivamente a salvare un’azienda considerata di “interesse strategico nazionale” e per questo non sacrificabile nemmeno in forza dei fondamentali diritti della salute e dell’ambiente. Tralasciando ogni considerazione di carattere politico, con questo lavoro si vuole analizzare il metodo giuridico che in tale circostanza è stato applicato al fine di individuare la “regola del conflitto” volta a comporre gli interessi in gioco, nonché dirimere la questione, paventata da alcuni autori a commento della sentenza n. 85 del 2013 della Corte costituzionale, se quello operato con il decreto cd. “ad Ilvam”, poi confermato dalla Corte, possa essere considerato un bilanciamento ad hoc, circoscritto al caso specifico o se, invece, possa essere spia di un orientamento volto a una “correzione sistematica”, tale da porre un “nuovo” equilibrio nella dialettica tra interessi costituzionali. Si noti peraltro che, con riferimento alla determinazione del punto di equilibrio tra gli interessi configgenti emersi nel caso concreto, il legislatore, con il cd. decreto - Ilva e successiva legge di conversione, ha rimesso la concreta contemperazione degli interessi alle pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento di riesame dell’AIA, stabilendo che la legittimità dell’attività produttiva dell’Ilva debba dipendere esclusivamente dal rispetto delle cautele e delle condizioni contenute in tale atto amministrativo complesso: al centro non è la politica, ma l’amministrazione, in quanto è l’AIA ad aver costituito il vero e proprio cuore della ponderazione tra gli interessi in gioco. Ci si propone, pertanto, di inquadrare le caratteristiche di tale rinvio e di verificare l’esito di quello che ha rappresentato lo strumento di composizione dei conflitto sociale nel caso di specie… (segue)
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