Log in or Create account

NUMERO 15 - 31/07/2019

 Beni culturali immateriali e diritto al bene culturale: prospettive per una ricerca

Il presente studio propone una riflessione sulla categoria dei cd. beni culturali immateriali e di un loro possibile rapporto con il diritto al bene culturale.  Tale categoria ricorre con una certa frequenza nei recenti dibattiti giuridici quando si affrontano temi di intreccio tra cultura e valori costituzionali, che si traducono in un disegno unitario volto a delineare il patrimonio e la testimonianza di civiltà di una popolazione e del suo territorio non contenuti o rappresentati in una res. Nonostante l’architettura del codice dei beni culturali si caratterizzi per una visione ampiamente “materialistica” dell’espressione “bene culturale”, si discute , in dottrina,   sulla necessità di individuare una statuto giuridico minimo unitario  che evidenzi il tratto comune dei valori immateriali, presenti sia nei beni materiali che in quelli intangibili. E ciò proprio in virtù del fatto che, sia l’ordinamento internazionale che quello europeo, hanno già da tempo riconosciuto il patrimonio culturale immateriale  come categoria a sé stante, idonea a costituire un sistema ordinamentale inteso come insieme indistinto di valori, interessi, diritti fondamentali dell’individuo da tutelare con pienezza ed effettività dinanzi alle istituzioni competenti.  In un tale contesto, i beni culturali immateriali assumono un significato ordinamentale oggettivo tendente ad attuare il principio dinamico del divenire dell’art. 9 della Costituzione che, così, viene a costituire l’elemento di un processo d’integrazione continuo di adeguamento della stessa Costituzione alle nuove realtà giuridiche e sociali in materia di cultura. Le disposizioni dell’art. 9 Cost., necessariamente incompiute ed elastiche, contengono principi e direttive di massima sulla promozione e sullo sviluppo generale della cultura che abbisognano di essere svolte, evolute, per esprimere una gamma di valori, di cui è portatrice la collettività. In altri termini, “la visione “materialista” assunta dal codice dei beni culturali non è aderente al dettato di cui all’art. 9 della Costituzione, nel disporre che la Repubblica promuove lo “sviluppo della cultura”, lascia spazio ad una accezione del termine che, come emerge dai lavori dell’assemblea costituente, deve riferirsi non solo alle qualità mentali, ma anche all’insieme dei comportamenti e delle credenze umane, secondo, dunque, una visione dinamica, evocativa di quella che Mortati definiva Costituzione materiale” Non solo,  ma l'art. 9 Cost., come detto, è norma diretta  al futuro perché delinea la centralità del fenomeno culturale e dell'attività di ricerca scientifica e tecnica “nel contesto dei princìpi fondamentali della Carta, imponendone alla Repubblica, ossia allo Stato-ordinamento in ogni sua articolazione, nell'interpretazione ormai comunemente accolta (benché non del tutto univoca nei lavori preparatori), una promozione finalizzata allo sviluppo . Norma, quindi, da intendere come rivolta al futuro, cui accede, quale necessario complemento e sostegno rivolto alla tradizione (in senso etimologico) del passato, il secondo comma, ove — con lungimiranza e sensibilità — il Costituente ha saputo tutelare il paesaggio e il “patrimonio storico e artistico della Nazione” (locuzione circoscritta che in sé non esaurisce il concetto di “patrimonio culturale”, potenzialmente assai più ampio)”. Da attenta dottrina è stato posto in evidenza il diritto della cultura come parte del diritto amministrativo che disciplina le attività dei pubblici poteri poste in essere sia per favorire l’educazione artistica e scientifica dei cittadini, sia per offrire una disciplina organica ed omogenea degli interventi privati nel settore, in genere considerate esercizio di corrispondenti libertà ( libertà d’insegnamento, libertà dell’arte, ecc.). Da questa prospettiva non può negarsi, come si evidenzierà in seguito, l’esistenza di un diritto alla tutela del prodotto culturale, quale bene culturale immateriale appartenente all’autore, ma che in quanto oggetto di scambio e di fruizione, determina una pluralità di situazioni giuridiche soggettive. E’ evidente, allora, come tale impostazione “evolutiva” si ponga in contrasto con le attuali disposizioni del codice dei beni culturali, dando luogo ad ambiguità e ad intrinseche difficoltà interpretative sulla “cittadinanza” nel nostro ordinamento dei cd. “beni culturali immateriali”. Per queste ragioni, nell’ottica dell’amministrativista, un possibile inquadramento sistematico di tali beni nell’attuale ordinamento giuridico richiede una premessa di metodo che sappia cogliere le peculiarità e i profili giuridici di maggiore interesse della categoria dei beni culturali immateriali all’interno di una dimensione globale di “patrimonio culturale”.  Per seguire una tale  metodologia ricostruttiva è, pertanto, necessario affrontare in primis lo studio della disciplina normativa d’insieme sui beni culturali in generale. Ciò consentirà di acquisire elementi idonei ad affrontare con maggiore cognizione di causa alcune criticità giuridiche dei beni culturali immateriali rinvenibili sia nella ricerca di una disciplina organica ed omogenea,(  magari attraverso interpretazioni estensive  sia dell’art. 9 Cost, che delle disposizioni del Codice dei beni culturali) che nell’utilizzazione degli strumenti di tutela giuridica  più adeguati. Non senza intravedere in un tale contesto una possibile funzione antropologica della categoria dei beni culturali immateriali in quanto foriera di diritti fondamentali dell’individuo di ultima generazione  volta al superamento del dualismo/dicotomia  materiale e immateriale e attenta al ruolo delle comunità sociali  nei processi di riconoscimento, valorizzazione  e, soprattutto, tutela del patrimonio stesso. In quest’ottica si evidenzieranno i nodi problematici che emergono nella realtà italiana sull’esatta collocazione dei beni culturali immateriali nell’ordinamento giuridico al cospetto della tradizionale  “materialità” che caratterizza oggi il “patrimonio culturale”, suggerendo possibili linee di ricerca che potranno essere sviluppate e approfondite dalle future generazioni… (segue)



Execution time: 29 ms - Your address is 3.16.130.155
Software Tour Operator