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NUMERO 16 - 04/09/2019

 La tutela paesaggistica degli assetti fondiari collettivi

L’affermazione diparte dalle modifiche apportate dalla “Legge Galasso” all’art. 82 del d.p.r. 14 luglio 1977 n. 616 in materia di beni ambientali, per cui sono state assoggettate «a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497» anche «le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici». L’attualità normativa è rappresentata dall’art. 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, che riutilizza la medesima locuzione del 1985, senza modifica alcuna, collocandola nell’elencazione delle “aree tutelate per legge”. Senza scivolare nella vasta e risalente discussione che ha scolpito faticosamente il concetto di «paesaggio», ormai da riferirsi indistintamente alla “forma (o aspetto o immagine) dell’intero territorio nazionale, così come plasmata e risultante dall’interazione tra uomo e ambiente e composta anche dagli effetti dell’antropizzazione, cioè dalle dinamiche delle forze naturali e, soprattutto, delle forze dell’uomo”, gli usi civici sono oggi considerati per la trasformazione caratteristica che hanno recato all’ambiente naturale primigenio. Si potrebbe aggiungere, a questo concetto tipicamente di Kulturlandschaft, il beneficio della valorizzazione dell’aspetto economico (e sociale) di alcune tradizioni agro-silvo-pastorali, come sottolineate anche dal legislatore europeo. In tal senso, il sostegno alle «attività finalizzate al restauro e alla riqualificazione del patrimonio naturale e culturale dei villaggi e del paesaggio rurale rappresentano elementi essenziali di qualsiasi impegno teso a realizzare le potenzialità di crescita delle zone rurali e a favorirne lo sviluppo sostenibile». La l. 20 novembre 2017 n. 168 sui «domini collettivi» ha ribadito, per questi, il medesimo aspetto di tutela, innestandovi due ulteriori sintagmi. Da un lato, invero, individua i domini collettivi come «strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale»; dall’altro sottolinea come il vincolo paesaggistico garantisca «l’interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio». Si dirà, oltre, che il concetto omnicomprensivo di “ambiente”, meglio se più compiutamente identificato in quello del «patrimonio naturale» di cui all’art. 1 comma 2 l. 2 dicembre 1991 n. 394, non sembra però accomunarsi, nella sua totalità, al diverso sistema di conservazione dei beni paesaggistici, così come disegnato dal legislatore. L’esistenza di paesaggi culturali, risultanti da una trasformazione dell’ambiente (e dell’ecosistema) primitivo per effetto di attività economiche dell’uomo - per quanto arcaiche e tradizionali - pone anche il problema della collocazione temporale dell’asticella da elevare a ritroso nel tempo. Ciò per valutare sino a che punto scegliere tra la conservazione (ed anche il sostegno, legislativo e finanziario) di una natura modificata comunque dall’uomo, rispetto all’opportunità (anche agli stessi fini di valorizzazione patrimoniale collettiva, magari per un’economia differente, come quella del turismo naturalistico) di un ripristino della naturalità anteriore quantomeno rispetto ai massimi picchi di “sfruttamento” delle risorse agro-silvo-pastorali, che sono stati considerevolmente aggressivi del paesaggio. Od anche, quanto sia diversamente proficuo, sempre in nome della priorità della tutela dell’ambiente nella sua totalità e non del mero aspetto “paesaggistico”, lasciare libera l’evoluzione dei processi naturali, nella consapevolezza che ciò comporterà una progressiva regressione di quanto modificato dall’uomo, anche nel corso dei secoli. Non sfuggono in tal senso, al fine di rendere materialmente più comprensibile l’osservazione, gli studi sulla trasformazione secolare dei boschi tradizionali dell’Appennino centrale, ad esempio, dapprima in forza di una deforestazione legata allo sfruttamento della risorsa legnatica e, di seguito, alternata tra la coltivazione dei pascoli e dei boschi produttivi e la necessità di assicurare alle greggi transumanti gli spazi più opportuni per la loro alimentazione. Ferma restando la tutela dell’uso civico in sé, che è sovraordinato anche rispetto alla pianificazione naturalistica nelle aree protette, si tratta di ponderare sino a che punto ciò corrisponda l’interesse più moderno ed attuale della tutela naturalistica. L’affermazione sembra incrinarsi soprattutto ove non risulti attualizzato l’interesse economico allo sfruttamento degli assetti fondiari collettivi o, allorché questo sia comunque molto limitato, e ci si debba confrontare, invece, con un più ampio interesse naturalistico (Naturschutz) di ripristino dell’ambiente naturale originario, ed in particolare degli ecosistemi alterati almeno dai pesanti interventi umani più recenti, temporalmente collocabili a partire dall’Ottocento. Beninteso, lo scontro tra le forze vettoriali che, da un lato, pretendono di sostenere le economie arcaiche delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e con esso il paesaggio che ne risulta culturalmente trasformato in tutta la sua positività (come la cura dei boschi, del sottobosco, lo sfalcio dei prati-pascolo, ecc.) e che, dall’altro, potrebbero sospingere verso un ripristino ad hoc dello status quo ante rispetto ai primi consistenti sfruttamenti antropici o, in alternativa, nella direzione della “libera evoluzione dei processi naturali”, non può essere liberamente dato. Sarebbe titanico e coinvolgerebbe la tutela di beni giuridici dotati della medesima dignità e tutela ordinamentale: dalla legislazione ordinaria, dalla Costituzione, dal legislatore europeo, dagli accordi pattizi internazionali. Però, la questione può essere legittimamente posta (in termini di sistema e non certo perché strutturata su profili di tipo ideologico) in quelle aree di rilevante valore naturalistico (riconosciuto ex lege) e, per conseguenza, anche caratterizzate da un basso sfruttamento antropico, le quali possono propriamente rivelarsi come il luogo dove cercare l’equilibrio o la prevalenza tra le regole della tutela meramente paesaggistica (Landschaftspflege) rispetto alla più completa protezione della natura (Naturschutz). Dunque, è corretto riferirsi unicamente alle aree protette di cui alla l. 394/1991 ed alle c.d. Aree Natura 2000. E la querelle deve essere letta anche in funzione del preponderante ritorno sulla scena naturale del Paese dei grandi carnivori (orso e lupo in primis) e della necessità di gestire alcune specie faunistiche, ricordando che il management della fauna selvatica tutta passa innanzitutto per quello degli habitat in cui vivono. «Foreste “disumane” per cervidi», del resto, è il leitmotiv proposto dagli zoologi per assecondare la gestione di tali specie, strettamente legate alla struttura dell’ambiente forestale… (segue)



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