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NUMERO 23 - 18/12/2019

 L'art. 116, comma 3, Cost. tra obblighi finanziari e vincoli di contenuto

L’art. 116, comma, 3, Cost., quello che rende le regioni “specializzabili” in relazione «alla dotazione costituzionale delle loro competenze» e in senso orizzontale, è nato a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, per poi rimanere per lungo tempo nel dimenticatoio. Successivamente, il relativo processo ha avuto una repentina accelerazione, nonostante il tentativo di abrogazione perseguito inizialmente dal d.d.l. di modifica costituzionale, definitivamente naufragato con il referendum del 4 dicembre 2016. In questo quadro, si colloca l’iniziativa di alcune Regioni (Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna) che, proprio attraverso questa norma, mirano a perseguire una maggiore autonomia, supportata da adeguate risorse finanziarie. Le iniziative regionali, precedute da consultazioni popolari (svoltisi in Lombardia e Veneto nell’ottobre 2017), hanno portato alla firma di pre-intese sottoscritte il 28 febbraio 2018, che hanno focalizzato l’attenzione su alcune materie (sanità, lavoro, tutela dell’ambiente, istruzione e rapporti internazionali e con l’Unione europea).  Ciò ha ovviamente sollevato un ampio dibattito, ad iniziare dall’iter seguito, per proseguire con il peculiare periodo in cui è avvenuta la sottoscrizione e alcune particolarità in esso previste. Il cambio di Governo non ha provocato una brusca interruzione, ma anzi ha accelerato il cammino delle istanze avanzate; si è così giunti a quella che è stata denominata fase 3, durante la quale il 25 febbraio 2019 è stata firmata un’intesa tra il Governo e le tre regioni sopra richiamate, sulla base di un contenuto che presentava delle peculiarità. In esse, infatti, non venivano più individuate in modo analitico le funzioni, ma solo le materie, rinviando per la specificazione dell’ambito dettagliato a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un testo concordato con una commissione paritetica. Il ruolo del Parlamento era allora molto ridotto, dovendosi lo stesso limitare ad approvare meri “contenitori” che dovevano poi essere riempiti dal Governo. Ma le critiche si sono appuntate anche sul ruolo che verrà svolto da queste Commissioni paritetiche cui spetteranno una serie di poteri molto ampi e forse difficilmente giustificabili, alla luce di quanto previsto dall’art. 116, comma 3, Cost., che comunque prevede il Legislatore nazionale coprotagonista nella realizzazione delle intese. Dubbi sorgono anche su altri profili, come la possibilità attribuita alle Regioni di individuare le disposizioni statali delle quali cessi l’efficacia all’interno dell’ordinamento regionale, a decorrere dall’entrata in vigore delle leggi regionali nelle materie oggetto di autonomia differenziata. Tale previsione non fa riferimento al coinvolgimento di alcun organo statale e mortifica ulteriormente il ruolo del Parlamento nell’attuazione di questa norma… (segue)



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