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NUMERO 23 - 18/12/2019

 La Insurance Distribution Directive: verso un ulteriore sistema di risoluzione delle controversie presso l'IVASS

A partire dagli anni novanta, gli strumenti ADR hanno assunto nell’Unione Europea un ruolo di primaria importanza, tanto è vero che si è assistito ad un continuo fiorire di iniziative e di disposizioni normative nelle quali la conciliazione, la mediazione e l’arbitrato hanno un ruolo di importanza fondamentale e, per certi aspetti, strategica nella gestione del contenzioso sulla scia di quanto già accaduto dagli anni settanta negli Stati Uniti. La scelta del legislatore europeo di adottare tali strumenti anche in materia assicurativa costituisce un ulteriore allineamento verso una disciplina unitaria delle procedure alternative di risoluzione delle controversie nell’ambito dei Paesi membri. Tuttavia, la particolare specializzazione della materia impone una specifica attenzione allo strumento di risoluzione delle controversie nascenti in questo ambito, sia per la potenziale internazionalità della lite, sia per l’imprescindibile necessità di professionalità, efficienza e tempestività della gestione del contenzioso, nonché per il coinvolgimento degli interessi dei consumatori. All’interno dell’Unione europea, la regionalizzazione delle giurisdizioni statali civili crea, ancora oggi, nonostante i continui interventi del legislatore, una mancanza di uniformità nella gestione delle liti e, talvolta, considerevoli costi di accesso alla giustizia, oltre che tempistiche assai differenti sul territorio, che, in taluni Paesi, si contraddistinguono per il loro carattere oltremodo patologico. La Commissione ha più volte evidenziato come la frammentazione del mercato interno sia dannosa per la competitività, la crescita e la creazione di posti di lavoro all’interno dell’Unione Europea, sicché la possibilità di eliminare gli ostacoli diretti e indiretti per il buon funzionamento del mercato interno e migliorare la fiducia dei cittadini nella giustizia è essenziale per il completamento del mercato interno stesso. Le disparità di copertura, di qualità e di conoscenza degli strumenti ADR all’interno degli Stati membri costituisce, a tutti gli effetti, una barriera allo sviluppo del mercato interno; per questi motivi, le imprese potrebbero limitare o addirittura astenersi dal vendere ai consumatori di altri Paesi membri in cui non vi è un sufficiente accesso alle procedure ADR di elevata qualità. Allo stesso modo, risulta abbastanza evidente come le imprese stabilite in uno Stato membro, in cui le caratteristiche essenziali delle procedure ADR non sono sufficientemente conosciute, si trovano in una situazione di svantaggio competitivo rispetto alle imprese che, avendo accesso a tali procedure, hanno la possibilità di risolvere le controversie con i consumatori in modo più veloce e certamente più economico. Poiché le procedure ADR offrono un metodo di risoluzione delle controversie tra consumatori e imprese semplice, rapido e out of court, è assai difficile comprendere come queste non siano ancora sufficientemente sviluppate e armonizzate in modo coerente in tutti i Paesi membri, nonostante le raccomandazioni della Commissione e le normative che si sono susseguite in questi ultimi anni in materia di ADR. Ciò nonostante, assai di sovente, accade che i consumatori e le imprese non siano ancora a conoscenza, del tutto o in parte, dei meccanismi di risoluzione delle controversie out of court esistenti, con la conseguenza che solamente un’esigua percentuale di essi sono in grado di attivare correttamente una procedura dinnanzi ad un organismo ADR, fatta eccezione per i casi in cui tali procedure sono imposte per legge. Come se ciò non bastasse, negli Stati membri in cui sono disponibili le procedure ADR, i loro livelli di qualità variano notevolmente e le controversie di consumo, al pari di quelle transfrontaliere, non sono spesso gestite in modo efficiente dagli organismi ADR. Queste considerazioni sono ancora più importanti nell’ambito del mercato assicurativo, in cui, come verrà approfondito nel presente contributo, il legislatore europeo si è da tempo impegnato per dare diffusione e sviluppo alle procedure alternative di risoluzione delle controversie, trovando, così conferma quel percorso, da più tempo intrapreso, in materia di consumo… (segue)



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