![](/nv14/lib/images/focus120.jpg)
Abstract [It]: L’art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare italiana comminava sanzioni accessorie fisse decennali ai soggetti condannati per bancarotta fraudolenta. La Corte Costituzionale (sentenza n. 222/2018) ha dichiarato tale previsione incostituzionale, nella misura in cui prevedeva una sanzione fissa e non “fino a” dieci anni. Secondo l’opinione della Corte, l’assenza di flessibilità avrebbe determinato il rischio che la sanzione imposta risultasse sproporzionata (rischio già evidenziato nel 2012, dalla stessa Corte, che aveva invitato il legislatore a riformare il sistema delle pene accessorie), mentre una disposizione penale dovrebbe considerare le circostanze del caso concreto, al fine di comminare sanzioni eque. Quale diretta conseguenza, nonostante la Costituzione contempli una riserva di legge in materia penale (articolo 25), la durata delle pene accessorie alla bancarotta fraudolenta sarà individuata discrezionalmente dai giudici, caso per caso, determinando un’innegabile incertezza nell’applicazione della legge penale.
Abstract [En]: Article 216, last paragraph, of the Italian Bankruptcy Law imposed a ten-year fixed ancillary penalty for all those who have been convicted of fraudulent bankruptcy. The Italian Constitutional Court (judgment n. 222/2018) stated that the provision is unconstitutional, since it provided a fixed penalty rather than an “up to” ten years penalty. According to the Court ruling, the lack of flexibility resulted in a risk that the punishment imposed would be disproportionate (a risk outlined in 2012, by the same Court, who invited the legislator to reform the system of ancillary penalties), while a criminal provision should consider individual circumstances, in order to convict appropriate penalties. As a result, despite the Italian Constitution reserves any criminal punishment to the legislator (article 25), the fraudulent bankruptcy ancillary penalties duration will be discretionally determined by the judges, on a case-by-case basis, leading to an undeniable uncertainty in the application of criminal law.
Sommario: 1. La durata decennale fissa delle sanzioni accessorie ai reati fallimentari: illegittimità costituzionale. 2. La rilevanza della questione sollevata dal giudice a quo: dubbi interpretativi. 3. La ragionevolezza della scelta legislativa, tra pene fisse e variabili. 4. La ragionevolezza della scelta giudiziaria, tra modulazione temporale della dichiarazione di incostituzionalità, rime obbligate e leale collaborazione con il legislatore. 5. Limiti all’esercizio dei diritti economici e correlati criteri di bilanciamento. 6. Ragionevole discrezionalità legislativa e discrezionale ragionevolezza giudiziaria: un difficile equilibrio.
ITALIA - DOTTRINA
De profundis. In memoria delle procedure di bilancio italiane
Chiara Bergonzini (10/07/2024)
ITALIA - DOTTRINA
L’affettività dei detenuti tra inerzia del legislatore e attivismo della Corte costituzionale
Valentina Ciaccio (10/07/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Armonizzazione contabile, coordinamento finanziario e principio dell’equilibrio finanziario: un trittico rovesciato
Clemente Forte e Marco Pieroni (10/07/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Divario territoriale, governo del territorio e innovazione
Paola Lombardi (10/07/2024)
ITALIA - DOTTRINA
I contratti pubblici per le infrastrutture nel prisma del PNRR
Andrea Magliari (10/07/2024)
ITALIA - DOTTRINA
L’azione per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari pubblici
Andrea Maltoni e Gianfrancesco Fidone (10/07/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Fenomenologia di un diritto: l’affettività in carcere
Manuela Pattaro (10/07/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Golden Power e procedimento amministrativo
Diana Pittelli (10/07/2024)