Corte cass., Sez. V pen., 20 dicembre 2019, n. 51479
Pres. Morelli F., Rel. Belmonte M., Omissis c. Omissis.
Mancata prescrizione indagine diagnostica ordinaria – Test antirosolia – Esame di routine – Prevenzione rischi specifici – Negligenza non lieve del medico – Colpa grave – Sussiste
È da qualificarsi non lieve la negligenza del medico che, a fronte della prospettata volontà della paziente di procreare, non ha prescritto una indagine diagnostica ordinaria, in vista di una possibile gravidanza.
Con riferimento al test clinico per verificare l’immunità dalla rosolia, la mancata prescrizione da parte del medico non è qualificabile come mera imperizia, in quanto lo stesso appartiene alla cognizione comune e costituisce un esame di routine.
Rientra pertanto nei compiti del medico verificare quali esami la paziente ha compiuto, prescrivendo l’esecuzione di quelli mancanti in tempi utili, per prevenire rischi specifici (malformazioni fetali) in caso di gravidanza.
Al fine di distinguere la colpa lieve dalla colpa grave occorre valutare la condotta dell’agente secondo i seguenti parametri: a) divergenza tra condotta tenuta e quella che era da attendersi; b) misura del rimprovero personale sulla base delle specifiche condizioni della paziente; c) motivazione della condotta; d) consapevolezza o meno di tenere una condotta pericolosa.
Ai fini dell’accertamento causale occorre poi verificare se l’eventuale prescrizione del test antirosolia da parte del medico avrebbe potuto bloccare il processo causale sfociato nell’evento lesivo.
S.M.S.