Pres. Garofoli, Est. Nocelli– G. D. (Avv. Ghirelli) c. Regione Emilio Romagna (Avv. Russo Valentini).
Medico palliativista – acquisizione del titolo – esperienza lavorativa pregressa – attestazione del periodo lavorativo – competenza del direttore della struttura pubblica o privata accreditata – sussiste - computo del periodo di tirocinio – non sussiste
Col D.M. Salute del 4 giugno 2015 si è data attuazione alla Legge 147/2013 che ha consentito di acquisire il titolo di Medico Palliativista per quei medici che, alla data del 1° gennaio 2014, già lavorassero da almeno tre anni – anche non continuativi - nella rete delle cure palliative.
L’attestazione di aver svolto la propria attività triennale nel campo delle cure palliative è rilasciata dal direttore della struttura pubblica o privata accreditata presso la quale il medico ha prestato la propria attività. Il periodo di tirocinio formativo, essendo finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie a svolgere l’attività di medico palliativista in piena autonomia e responsabilità, non può integrare il requisito esperienziale necessario all’acquisizione del titolo che sullo svolgimento del tirocinio si fonda. Nemmeno la responsabilità civile e penale del tirocinante per la scorretta esecuzione delle prestazioni delegate dalla struttura o dal tutor sarebbe sufficiente a computare tale periodo di tirocinio formativo nel requisito di esperienza triennale richiesto dalla legge 174/2013, che presuppone invece l’avvenuta acquisizione di quel bagaglio di competenze acquisite sul campo e nello svolgimento periodo di tirocinio formativo da medico palliativista.
L.M.P.