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NUMERO 10 - 15/04/2020

 Silenzio assenso e dovere di provvedere

Abstract [It]: Il lavoro muove dall’assunto che sussista una relazione di compatibilità tra il dovere di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine di legge ed il regime del silenzio assenso. Da tale affermazione, l’autore – nell’aderire alla tesi che configura il silenzio assenso non tanto in termini di misura di semplificazione (per la p.a. e il cittadino), quanto piuttosto in termini di sanzione a fronte dell’inerzia dell’autorità – esamina, poi, diversi profili di incertezza che possono connotare la posizione del soggetto richiedente che ha beneficiato degli effetti scaturenti dalla formazione del silenzio significativo. Evidenziata la sostanziale inadeguatezza (ed indeterminatezza) degli strumenti di tutela processuale offerti dall’ordinamento, viene suggerita una duplice soluzione a tale condizione di grave incertezza: da un lato, ricostruendo il dovere della pubblica amministrazione di rilasciare un atto a carattere ricognitivo finalizzato all'accertamento della formazione di silenzio assenso; dall’altro lato, de iure condendo, prospettando una modifica dell’art. 20 l. n. 241/1990, tesa a riconoscere in capo al soggetto richiedente il diritto di rinunciare al regime del silenzio assenso, optando per il modello del silenzio inadempimento.

 

Abstract [En]: This paper aims to analyze if it is possible to infer a compatibility relationship between the duty to conclude the procedure by way of an express measure within the timeframe and the silence equal-assent. Adhering to the thesis which recognize in the silence equal-assent a sanction for an authority’s failure to act, the author examines several elements of uncertainty that has to face the applicant who obtained the measure per silentium. After demonstrating the unsuitableness of the applicant judicial protection, the author suggests a two-key solution: on the one hand, the duty of the public administration to release an act aimed at the ascertainment of the silence equal-assent formation; on the other hand, the recognition of the applicant right to renounce the silence equal-assent system, opting for the silence equal-default one.     

 

Sommario: 1. Premessa. L’incerta perimetrazione dell’ambito di applicazione del regime del silenzio assenso ed i suoi riflessi sul dovere di esercitare la funzione di amministrazione attiva. – 2. Il dibattito sulla natura giuridica del silenzio assenso e le sue ricadute sulla relazione tra  assenso tacito e potere di provvedere in forma espressa. – 3. Consumazione del potere di provvedere, illegittimità del diniego tardivo e autotutela sui generis. – 4. Se il silenzio assenso non configura un modus procedendi (ma un rimedio avverso l’inerzia), il dovere di provvedere non si muta in onere. – 5. Quando il silenzio assenso non semplifica. Le perduranti ambiguità del regime di formazione del silenzio assenso: esigenze di certezza e principio del legittimo affidamento.  – 6. L’intollerabile fragilità della posizione del soggetto istante e la possibile dissonanza tra risultato giuridico e risultato pratico. – 7. Quale tutela per il soggetto istante? Il ricorso allo strumento dell’autocertificazione e le sue criticità. 7.1. L’incerta percorribilità della tutela processuale nelle oscillazioni tra azione di accertamento e applicazione analogica del rito speciale sul silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. – 7.2. Prospettive rimediali a carattere non giurisdizionale: l’atto ricognitivo doveroso ed il silenzio assenso “facoltativo”.



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