
La recente modifica delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale, intervenuta l’8 gennaio 2020, ha introdotto importanti novità nei giudizi di legittimità in via incidentale delle leggi e, per i rinvii degli artt. 23, 24 e 25, anche nei giudizi in via principale ed in quelli di attribuzione tra i poteri dello Stato e tra Stato e Regioni. L’ammissibilità di interventi nei giudizi di legittimità in via incidentale dei soggetti «titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio» (art. 4) è da tempo un argomento assai discusso in dottrina sulla scorta di una corposa giurisprudenza. La presenza di amici curiae quali sono definiti «le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità», art. 4-ter; ed addirittura di «esperti di chiara fama» chiamati per offrire alla Corte «informazioni attinenti a specifiche discipline», art. 14-bis; sono strumenti assolutamente originali nel nostro ordinamento processuale. Come spesso accade, la formalizzazione normativa per un verso razionalizza e codifica prassi e regole già operanti, per altro introduce vere e proprie innovazioni, anche se dà luogo ad alcuni profili critici. In questa prospettiva ciò che importa per ora è l’introduzione di tali istituti, anche se pare che la loro veste sia allo stato transitoria e destinata a modificarsi nel futuro anche prossimo… (segue)
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