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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Tribunale, Lucca, Ordinanza n. 5656/2020, Il ruolo dell’ente locale nell'ambito dell'effettività del diritto all'istruzione del disabile

Tribunale Ordinario di Lucca, Ordinanza del 6 aprile 2020 (r.g.n. 5656/2019)

 

Giud. G. Fabbrizzi, - Omissis (avv. M. Tavernese) c. Ministero dell’Istruzione (Avvocatura dello Stato), Comune di Omissis (n.c.)

 

Mancata attivazione del PEI - diritto all’istruzione - disabile - Ente locale - Comune di residenza - responsabilità - sussiste

 

Sebbene la predisposizione del PEI spetti all’Istituto scolastico, l’assolvimento delle funzioni amministrative a latere, volte all’attuazione delle misure ivi incluse, compete all’ente locale di residenza dell’alunno disabile.

Sussiste dunque la responsabilità del Comune di residenza del minore affetto da handicap grave a cui non siano state assegnate le risorse (assistente AEC e tecnico informatico) indicate nel PEI.

L’adozione concreta delle misure atte a garantire il diritto all’istruzione e all’inclusione dello studente disabile realizza un principio di uguaglianza sociale.

Ai sensi della legge 104/1992, il diritto all’istruzione deve essere garantito in tutte le classi di ogni ordine e grado, con contestuale obbligo per gli enti locali di attivarsi per l’autonomia e la comunicazione personale del disabile. Le funzioni amministrative relative all’assistenza scolastica, volte all’attuazione di tale diritto soggettivo, competono ai comuni ai sensi del d.P.R. 616/1977.

 

S.M.S.



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