
Fed: Caro Presidente, abbiamo vissuto insieme la stagione del grande rinnovamento della Corte dei conti, quando 10 anni fa l’abbassamento dell’età di pensionamento impose una importante operazione di nuove nomine? Quanto è cambiata la Corte negli ultimi dieci anni e quanto è cambiata negli ultimi tre mesi? tutela
LC: Negli ultimi dieci anni la Corte dei conti ha registrato numerose innovazioni non solo per quanto riguarda l’esercizio delle proprie funzioni, ma anche con riferimento a taluni aspetti strutturali interni.
Significativa rilevanza ha rivestito il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012".
L’intervento normativo ha intestato alla Corte dei conti nuove funzioni di controllo in materia di finanza locale, a garanzia e nel rispetto di un corretto esercizio dell'autonomia dei livelli di governo territoriali, attribuita dalla riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione.
In tale delineato contesto, il legislatore ha istituito le Sezioni riunite della Corte dei conti in "speciale composizione", assegnando al nuovo organo giurisdizionale la competenza esclusiva in materia di giustiziabilità delle delibere regionali di controllo relative a procedure di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali.
Allo stesso consesso sono state intestate ulteriori attribuzioni dall’articolo 1, comma 169, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di ricorsi avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche adottati annualmente dall'ISTAT, prima di competenza del giudice amministrativo.
Sul piano processuale, la novità più significativa è rappresentata dall’entrata in vigore del Codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Il Codice, oltre ad aver sistemato organicamente un complesso di disposizioni di natura processuale contenute in leggi pregresse, anche molto datate, ha introdotto una compiuta disciplina del giudizio contabile, finalizzata a rendere più agile la dialettica processuale nell’ottica del bilanciamento tra esigenze di tutela dell'erario e rispetto delle prerogative difensive, sia nella fase processuale, sia in quella istruttoria di competenza del pubblico ministero, garantendo al contempo la terzietà del giudice nella cornice del giusto processo contemplato dall’articolo 111 della Costituzione.
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