
Abstract [It]: È da tempo che la dottrina si interroga circa la configurabilità di diritti in capo alle generazioni future. E del resto anche nel dialogo instaurato negli ultimi anni tra Corte costituzionale e legislatore emergono elementi sufficienti ad affermare il fondamento giuridico di una tutela rivolta a chi “ancora” non esiste. Questo orientamento va delineandosi soprattutto nella sentenza n. 18 del 2019, nella misura in cui l’equità generazionale viene assunta quale vero e proprio principio, tale da poter essere invocato quale parametro di legittimità costituzionale. Su questi presupposti, scopo del presente lavoro è quello di riflettere sulla possibile qualificazione dell’equità generazionale quale principio idoneo ad orientare l’attività del rappresentante politico. E ciò al fine di accertare se le dinamiche dell’attuale modello democratico siano in grado di includere nel novero dei rappresentati – o “rappresentabili” – i componenti delle generazioni future; e di chiedersi, dunque, se la cura dei «diritti di domani» possa considerarsi non solo affidata al rappresentante politico ma anche destinata ad essere realizzata proprio da quest’ultimo.
Abstract [En]: For some time, scholars have been wondering about the configuration of rights to future generations. Moreover, even in the discussion established in recent years between the Constitutional Court and the Legislator, some elements emerge which justify the legal basis for a protection aimed at those who “don’t yet” exist. This idea is taking shape above all in the sentence no. 18 of 2019, to the extent that generational equity is taken as a real principle, such that it can be invoked as a constitutional parameter. On these assumptions, the purpose of this paper is to reflect on the possible qualification of generational equity as a suitable principle to guide the activity of the political representative. And this in order to ascertain whether the dynamics of the current democratic model are able to include the components of future generations in the group of represented – or “representable” – ; and to ask, therefore, whether the care of the “rights of tomorrow” can be considered to be not only entrusted to the political representative but also intended to be achieved by the latter.
Sommario: 1. I termini della questione. 2. Una definizione di equità generazionale: quali diritti per le generazioni future? 3. La rappresentanza delle generazioni future quali componenti delle “entità plurali”: l’art. 67 Cost. e il divieto di mandato imperativo. 4. Il principio di equità generazionale nel dialogo tra legislatore e Corte costituzionale. 4.1. (segue) La tutela delle generazioni future come “deduzione” di criteri normativi: i profili di una “concorde tensione” al futuro nel dialogo tra legislatore e Corte costituzionale. 4.2. (segue) Il principio di equità generazionale nelle pronunce di illegittimità costituzionale delle leggi: in particolare, la sentenza n. 18 del 2019 e la responsabilità politica nei confronti delle generazioni future. 5. Generazioni future e rappresentanza: prime riflessioni conclusive.
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