
Abstract [It]: L’articolo analizza alcuni aspetti critici del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni”) con specifico riferimento alle modifiche dallo stesso apportate in materia di responsabilità erariale, non soltanto sotto il profilo del merito delle scelte in esso contenute, ma anche in relazione al ricorso alla decretazione d’urgenza quale strumento per farvi fronte. Si dubita, infatti, della scelta di introdurre con decreto-legge la previsione in ordine al tipo di prova necessaria per la dimostrazione del dolo erariale e, dunque, della possibilità di considerare tale decreto rispettoso dei presupposti di cui all’art. 77 Cost. La compatibilità con tale parametro costituzionale, e con altri principi costituzionali, si ritiene problematica anche rispetto al secondo intervento realizzato dal decreto in esame, ovvero in relazione alla transitoria limitazione della responsabilità erariale sotto il profilo soggettivo.
Abstract [En]: The article analyses some critical aspect of Legislative Decree no. 76 of 16 July 2020 (“decreto semplificazioni”), in particular the amendments on accounting liability not only on the perspective of the policy adopted in the decree but also in relation to adoption of the law-decree as instrument to manage such issues. It is questionable indeed the choice to enact through a law-decree the prevision as concerns the type of necessary evidence to prove the intention in accounting liability and therefore the possibility to consider such law-decree in compliance with art. 77 of the Italian Constitution. In addition, the compliance with such article and other constitutional principles is envisaged as problematic also with reference to the second intervention made by the decree under analysis, that is the transitional restrictions of accounting liability under the subjective profile.
Sommario: 1. Premessa. 2. La prova del dolo erariale: la necessaria dimostrazione della volontà dell’evento dannoso. 3. Segue: le implicazioni del ricorso alla decretazione d’urgenza. 4. La transitoria limitazione della responsabilità erariale sotto il profilo soggettivo di cui all’art. 21, comma 2, d.l. 16 luglio 2020, n. 76. 5. Segue: la compatibilità di quest’ultimo con i presupposti e con il regime di responsabilità previsti dall’art. 77, comma 2, Cost. 6. Riflessioni conclusive.
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