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NUMERO 32 - 18/11/2020

 Le ordinanze sui conflitti contro le consultazioni elettoral-referendarie del 2020

Abstract [It]: La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti per bloccare lo svolgimento del referendum costituzionale e contestare i requisiti per la partecipazione alle elezioni regionali poi celebrati lo scorso settembre. Sono qui analizzate le quattro relative ordinanze per il profilo della tecnica processuale. Emergono significative disomogeneità. Più precisamente, due di esse presentano difetti quanto al fondamentale canone della c.d. doppia coerenza della giurisprudenza costituzionale, sistematizzato da Antonio Ruggeri. L'indubbia esigenza di celerità nell'assunzione della decisione non pare poter costituire sufficiente giustificazione.

 

Abstract [En]: The Constitutional Court has declared inadmissible all the actions for separation of powers proposed to block the carrying out of the constitutional referendum and to dispute the requirements to participate in the regional elections, then held last September. Here the four orders are analysed from the judicial technique point of view. There emerges a significant lack of uniformity. More precisely, two of these rulings have defects to the fundamental standard of the so-called dual consistency of constitutional justice, systemized by Antonio Ruggeri. The undoubted need for speed in adopting the decision does not appear to constitute sufficient justification.

 

Sommario: 1. I quattro assalti alle consultazioni bloccati dalla Corte. 2. “Questo referendum costituzionale non s’ha da fare!”. Una pretesa rutilante, ma i presupposti? 2.1. La regione Basilicata agisce da potere dello Stato senza fare i conti con la giurisprudenza. 2.2. Il singolo parlamentare è legittimato al conflitto interorganico, ma sui requisiti oggettivi il suo ricorso è carente (e non solo su questi). 2.3. (Segue) Due pronunce-monito contro la disinvoltura processuale: con rigore e qualche severità, la Corte mostra il volto processuale. 2.4. I delegati referendari sono legittimati al conflitto, ma non sull’accorpamento di consultazioni diverse: la Corte si fa “indulgente” (con se stessa) ma finisce per non essere convincente. 3. +Europa agisce da potere dello Stato provando a fare i conti con l’indirizzo che nega ai partiti legittimazione al conflitto interorganico. Ma la Corte non dialoga come dovrebbe ... nemmeno con se stessa. 4. Il mosaico è a tessere diverse: il valore della celerità della decisione e quello della legittimazione.



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