
Abstract [it]: Il riconoscimento della centralità della persona umana ha comportato un sovvertimento antropologico dell’ordinamento, che ha coinvolto pure la sistematica delle situazioni soggettive. Quanto ai doveri inderogabili, se è rimasta inalterata la teorica tradizionale, è stata invece riconsiderata la ragione della relativa funzionalità. Come ha evidenziato Giorgio Lombardi, i doveri sono stati intesi in chiave funzionale, come strumento per l’affermazione e l’attuazione del principio di solidarietà e come conseguente e indispensabile fattore d’integrazione sociale. Di conseguenza, in quanto mirati a consentire quel minimo di omogeneità essenziale alla coesione sociale, essi sono stati resi partecipi del ripudio costituzionale verso ogni forma di teologia politica (indifferentemente sacrale o secolare) e verso logiche irriducibili alla mediazione e al compromesso politico.
Abstract [en]: The acknowledgment of the central role of the human being has led to an anthropological subversion which also involved the systematics of subjective rights. With regard to the fundamental duties, while the traditional theory has remained unchanged, the reason of its functionality has been reconsidered. As Giorgio Lombardi pointed out, duties have been understood in a functional key, as a tool for affirming and implementing the principle of solidarity and as a consequent and indispensable factor of social integration. Consequently, since they are designed to allow that minimum of homogeneity which is essential for social cohesion, they have been involved in the constitutional repudiation towards all forms of political theology (indifferently sacral or secular) and towards the logics which are irreducible to mediation and political compromise.
Sommario: 1. – Premessa: attualità del Contributo di Giorgio Lombardi allo studio dei doveri costituzionali. 2. – Una questione preliminare di metodo: l’interpretazione sistematica delle norme sui doveri orientata nel senso della legittimità costituzionale. 2.1. – (segue): una chiosa sulla scelta del metodo: il duplice e convergente piano di lettura delle norme sui doveri costituzionali. 3. – La funzionalizzazione dei doveri inderogabili orientata nel senso del principio solidaristico e dell’integrazione sociale. 3.1. – (segue): la progressione della solidarietà per la tenuta della coesione sociale: convivenza, tolleranza e partecipazione. 4. – La coesione sociale e lo snodo decisivo di una “solidarietà che non si può imporre per legge”. 5. – La religione civile mazziniana e la sistematica costituzionale dei doveri inderogabili. 5.1. – (segue): l’impostazione teologico-politica della concezione mazziniana dei doveri. 5.2. – (segue): l’incidenza ormai simbolica in Assemblea costituente della concezione mazziniana dei doveri, «liquidata» sbrigativamente da Giorgio Lombardi. 6. – La discontinuità costituzionale in tema di doveri inderogabili: la centralità della persona umana e il ripudio di ogni forma di teologia politica.
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