Parere su istanza di accesso civico 17 agosto 2020 n. 9477865: Titoli di accesso per procedura concorsuale docenti – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell’Istruzione
Richiesta di riesame – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell’Istruzione – Dati e informazioni personali di un docente – Controinteressato – Classe di concorso.
Normativa statale in materia di trasparenza – Obblighi specifici di pubblicazione - Siti web istituzionali – Concorsi pubblici – Reclutamento di personale presso l’Amministrazione – Criteri di valutazione della Commissione – Graduatorie finali – Scorrimento degli idonei non vincitori.
Dati e informazioni personali – Titoli di accesso presentati – Procedura concorsuale – Docente controinteressato - Accesso civico negato – Ripercussioni negative sul piano professionale e personale – Accesso civico parziale negato – Identificazione indiretta da parte di terzi tramite dati ulteriori.
Possibile riformulazione dell’istanza – Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi – Legge 241 del 1990 – Interesse qualificato – Situazione giuridica tutelata – Interesse diretto concreto e attuale.
Nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un accesso civico il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell’Istruzione ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. In particolare, la questione sottoposta alla sua attenzione riguardava la possibilità di rendere ostensibili, tramite l’istituto dell’accesso civico, dati e informazioni personali di un docente, immesso in ruolo (controinteressato nel procedimento di accesso), contenuti nei documenti e titoli da esso presentati per partecipare a una procedura concorsuale per una specifica classe di concorso.
Il Garante ha precisato che la normativa statale in materia di trasparenza già prevede specifici obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni di dati e informazioni inerenti ai concorsi pubblici, prevedendo che le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.
Tuttavia, tenuto conto della tipologia e della natura dei dati e delle informazioni personali, contenuti nei documenti richiesti (titoli di accesso presentati per la partecipazione alla procedura concorsuale ed eventuali provvedimenti giurisdizionali di equiparazione dei titoli posseduti con quelli richiesti dal bando), l’accoglimento dell’accesso civico potrebbe determinare ripercussioni negative sul piano professionale, personale, sociale e relazionale, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente lavorativo, del docente. La presenza nella documentazione richiesta di dati e informazioni dettagliati del docente controinteressato impedisce di poter accordare anche un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013; oscurando, ad esempio, i relativi dati identificativi (nome e cognome). Ciò considerando che l’identità del docente controinteressato è già nota ai soggetti istanti e, in ogni caso, tale accorgimento non eliminerebbe la possibilità che il soggetto controinteressato possa essere identificato indirettamente anche da terzi tramite gli ulteriori dati di contesto contenuti nella documentazione richiesta.
In conclusione, il Garante ha messo in luce la possibilità di riformulare eventualmente l’istanza ai sensi della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990), motivando nella richiesta l’esistenza di un interesse “qualificato” subordinandone la sussistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.