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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR Sentenza n. 2174/2020, L’accoglimento dell’istanza di accesso civico generalizzato presuppone una valutazione comparativa degli interessi coinvolti.

 

Pres. R. Savoia; Est. E. Traina -  Omissis (avv. Rosaria Loprete) c. Ministero della Salute (Avvocatura Generale dello Stato) 

 

Accesso civico generalizzato – Bilanciamento contrapposti interessi - Limiti – Tutela riservatezza – Principio di proporzionalità e ragionevolezza

L’amministrazione, nell’esercizio dell’attività discrezionale volta a verificare l’accoglimento dell’istanza di accesso generalizzato, è tenuta a compiere una valutazione comparativa, in ragione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, tra il beneficio derivante dalla “disclosure” richiesta e l’eventuale sacrifico dei contrapposti interessi pubblici e privati coinvolti.

Data la funzione di controllo democratico sottesa all’istituto dell’accesso civico generalizzato, non è sufficiente la mera indicazione astratta e generica di circostanze impeditive all’ostensione dei documenti ex art. 5 bis d.lgs 33/2013, dovendo l’amministrazione precisare −previo contraddittorio con i soggetti controinteressati − le ragioni per cui le stesse debbano ritenersi prevalenti rispetto alla contrapposta esigenza di conoscibilità.



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