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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR VENETO, Sentenza n. 1324/2020, È rilevante e non manifestamente infondata la qlc della legge della regione Veneto che prevede l’affidamento, anche a medici privi di specializzazione, delle prestazioni di assistenza comprese nei LEA

Organizzazione sanitaria e mobilità sanitaria

 

TAR Veneto, Venezia, 29 dicembre 2020, n. 1324

Pres. A. Farina, Est. A. Falferi – Associazione Sindacale Medici Dirigenti del Veneto - Anaao-Assomed (avv.ti Federico Pagetta e Andrea Scuttari) c. Regione Veneto (avv.ti Franco Botteon, Maria Luisa Miazzi, Angela Rampazzo).

TAR Veneto – Questione di legittimità costituzionale – Piano socio-sanitario – prestazioni comprese nei LEA – impossibilità di reperire medici in possesso di specializzazione – conferimento a medici privi di specializzazione – Questione di legittimità costituzionale – non manifesta infondatezza.

Art. 117, comma 3, Cost – materia concorrenza della tutela della salute – modalità di accesso al SSN del personale medico – reclutamento medici non specializzati – sospetta violazione.

Art. 117, comma 2, lett. l), e comma terzo, Cost. – competenza esclusiva in materia di ordinamento civile – principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica – sospetta violazione .

Artt. 117, comma 3, art. 3 e 32 Cost. – coordinamento finanza pubblica – principio di uguaglianza – tutela del diritto alla salute e all’assistenza sanitaria –uniformità del trattamento normativo ed economico del personale sanitario – sospetta violazione.

Il TAR ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 3, 32, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione - dell’art. 1, comma 2, della legge regionale del Veneto 28 dicembre 2018, n. 48 (recante ”Piano socio-sanitario regionale 2019-2023”), nella parte in cui approva, quale parte integrante della legge medesima, il Piano socio-sanitario 2019-2023 limitatamente alla parte in cui questo prevede che «allo scopo di garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza diretta ai pazienti comprese nei LEA, le aziende sanitarie possono, in via eccezionale, conferire a medici incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie” e che “Qualora risulti oggettivamente impossibile il reperimento di medici in possesso della specializzazione richiesta, la selezione potrà essere estesa anche a medici in possesso di diploma di specializzazione in disciplina equipollente o affine. Qualora il reperimento di professionisti risulti infruttuoso anche con l’estensione alle discipline equipollenti o affini, si potrà procedere al reclutamento di medici privi del diploma di specializzazione sulla base di linee di indirizzo regionali che definiscano le modalità di inserimento dei medesimi all’interno delle strutture aziendali e di individuazione degli ambiti di autonomia esercitabili col tutoraggio del personale strutturato. Le Regioni potranno anche organizzare o riconoscere percorsi formativi dedicati all’acquisizione di competenze teorico-pratiche negli ambiti di potenziale impiego di medici privi del diploma di specializzazione».

La questione sollevata appare, a detta del TAR, non manifestamente infondata per le seguenti ragioni.

 

In relazione all’art. 117, comma 3, Cost., per contrasto con i principi fondamentali posti dal legislatore statale nella materia concorrente della “tutela della salute”, tra i quali devono annoverarsi sia i principi relativi alle modalità di accesso al SSN, sia e soprattutto quelli relativi ai requisiti e ai titoli professionali di accesso al SSN del personale medico affidatario degli incarichi. Le disposizioni normative regionali del PSSR 2019-2023, consentendo il reclutamento presso il SSR di medici non specializzati, intervengono sui titoli professionali del personale medico affidatario degli incarichi a tempo determinato e si prestano ad incidere, ricorda il TAR, sulla qualità delle relative prestazioni rese all’utenza (Corte Costituzionale n. 174/2020 e n. 38/2020).

 

Con riguardo all’art. 117, comma secondo, lett. l), e comma terzo, Cost., per violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento civile” e per contrasto con le vigenti disposizioni statali costituenti principi fondamentali dell’ordinamento in materia di “coordinamento della finanza pubblica”.

In particolare, viene ricordato che il comma 5 bis dell’art. 7 del D.Lgs n. 165/2001 stabilisce che «è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. (….)»; il successivo comma 6 dispone che «Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria», in presenza degli specifici presupposti di legittimità ivi individuati; il comma 1 dell’art. 36 del medesimo decreto dispone che «Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall’articolo 35»; il successivo comma 2 prevede che le amministrazioni possano stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi di forme contrattuali flessibili «soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35», con esclusione, pertanto del ricorso a tale tipologia contrattuale per un fabbisogno ordinario, per una durata indeterminata e soggetta a rinnovo e in relazione a situazioni non caratterizzate da esigenze eccezionali e transitorie.

Le censurate previsioni normative regionali, essendo relative alla fase prodromica e funzionale all’instaurazione del rapporto di lavoro, afferiscono, a detta della Sezione, alla competenza esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento civile” e appaiono in contrasto con le citate disposizioni statali che forniscono coordinate e vincoli per le Pubbliche Amministrazioni che intendono avvalersi di contratti di lavoro flessibile (Corte Costituzionale n. 251/2016). In particolare, «le ragioni giustificative poste alla base della previsione regionale del PSSR (impossibilità di reperire medici in possesso della specializzazione richiesta ovvero in disciplina equipollente o affine) non appaiono integrare i presupposti cui il comma 6 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 subordina la possibilità di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e che individua ipotesi di progetti specifici e determinati, ovvero specifiche situazioni in cui si richiede che la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e comunque di durata preventivamente determinata che, invece, la previsione regionale non contempla».

 

Le previsioni regionali censurate appaiono, altresì, in contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma terzo, Cost.) e con gli artt. 3 e 32 Cost., in quanto il complessivo sistema normativo delineato dalla disposizioni nazionali (art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 502/1992, art. 24 del d.P.R. n. 483/1997 e art. 21 del D.Lgs n. 368/1999) risulta funzionale al perseguimento sull’intero territorio nazionale dei fondamentali principi costituzionali di eguaglianza e di tutela del diritto alla salute e all’assistenza sanitaria, nonché della connessa necessità di garantire l’uniformità del trattamento normativo ed economico del personale sanitario a rapporto convenzionale.

 

A.C.



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