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NUMERO 17 - 14/07/2021

 Tra diritti e poteri: la surrogazione di maternità all’estero riletta alla luce degli insegnamenti di Alessandro Pizzorusso

Abstract [It]: Il peculiare caso dell’esecuzione in Italia della pronunzia estera che riconosce il rapporto di genitorialità tra il padre non biologico ed il figlio venuto alla luce grazie alla maternità surrogata realizzata in un altro paese si presta ad essere esaminato da molteplici angoli visuali. Nella prospettiva dei diritti, sono in particolare intervenute sia le S.U. della Corte di Cassazione che la Corte costituzionale: le prime (2019) negano al padre intenzionale il riconoscimento della co-genitorialità, ammettono l’accesso all’adozione c.d. in casi particolari ex art. 44, lett. b), l. n. 184/1983 e ribadiscono la bilanciabilità dell’interesse del minore con altri valori parimenti ritenuti meritevoli di protezione costituzionale (come, sopra tutti, la dignità umana della gestante); la seconda (2021) riconosce il best interest del figlio a vedersi finalmente riconosciuto dall’ordinamento quanto già si è consolidato nella sua quotidianità di fatto, conferma la non assiomatica recessività del bisogno (penalmente presidiato) di scoraggiare l’accesso all’estero delle coppie alla surrogazione di maternità ma richiede al contempo al legislatore di individuare la soluzione che, tra le molte possibili sul tappeto, offra maggiori garanzie di affidabilità del bilanciamento tra tutte le istanze coinvolte rispetto al tradizionale istituto dell’adozione in casi particolari. Negando un’illegittima interferenza nella sfera discrezionale esclusivamente riservata al legislatore, sul versante dei poteri le stesse S.U. cit. escludono infine che la decisione di ammettere la trascrivibilità in Italia di un atto estero di co-genitorialità sia affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale. A distanza di quasi un quarantennio trova, così, ulteriore conferma l’insegnamento di Alessandro Pizzorusso il quale, negando che l’attività giudiziaria potesse essere declassata a meccanica esecuzione del comando legislativo, riaffermava al contrario la centralità del ruolo della magistratura nel processo di creazione-applicazione normativa e nella stessa forma di governo italiana.

 

Abstract [En]: The peculiar case of the execution in Italy of the foreign ruling which recognizes the parenting relationship between the non-biological father and the child born with surrogacy in another country can be examined from multiple angles. In the rights perspective, in particular the Court of Cassation United Section and the Constitutional Court have spoken: the first (2019) deny the intentional father the recognition of co-parenting, admit access to the special cases adoption pursuant to art. 44, lett. b), l. no. 184/1983 and they reaffirm minor’s interest balancing with other constitutional values (such as, above all, pregnant woman’s human dignity); the second (2021) recognizes child’s best interest in being finally recognized by the legal system what has already been consolidated in his everyday life, the Court confirms the need (criminally guarded) to discourage access abroad of couples to the surrogacy non-axiomatic recessivity but, at the same time, requires the legislator to identify the solution that, among many possible, offers greater guarantees of reliable balancing between all the instances involved compared to adoption in particular cases traditional institution. By denying unlawful interference in legislator discretionary and exclusively reserved sphere, in the public power’s perspective the same U.S. cit. finally exclude that the decision to admit the transcribability in Italy of a co-parenting foreign act is affected by excessive jurisdictional power vice. Almost forty years later, Alessandro Pizzorusso’s teaching is confirmed when it denies that judicial activity could be downgraded to legislative act mechanical execution and reaffirmed judiciary central role in law creation-application process and in the same Italian form of government.

 

Parole chiave: genitorialità; maternità surrogata; adozione in casi particolari; dignità umana; ordine pubblico

Keywords: parenthood; surrogacy; adoption in special cases; human dignity; public order

 

Sommario: 1. La vicenda della surrogazione di maternità all’estero sul piano dei diritti: il riconoscimento della co-genitorialità del padre intenzionale e la rimessione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione. 2. (Segue): la pronunzia delle S.U. (tra l’indicazione per l’adozione non legittimante e la necessità che anche il best interest del minore entri nel bilanciamento). 3. (Segue): il recente intervento della Corte costituzionale con sent. n. 33/2021 (e l’esigenza di un rapido superamento dell’istituto dell’adozione in casi particolari). 4. La vicenda della surrogazione di maternità all’estero sul piano dei poteri: l’eccesso di potere giurisdizionale, la presunta invasione della sfera di attribuzioni del legislatore e la perdurante attualità dell’insegnamento di Alessandro Pizzorusso (sul ruolo della magistratura nell’odierna forma di governo).



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