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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR LAZIO, Sentenza n. 2607/2021, L'ambito di operatività dell’istituto dell’accesso civico: il caso RAI

Accesso civico generalizzato 

TAR Lazio, sez. III, 3 Marzo 2021, n. 2607, L’ambito di operatività dell’istituto dell’accesso civico: il caso RAI.

Pres. G. Daniele; Est. U. De Carlo - Associazione Rete per la Parità, Associazione DonneInquota, Associazione Culturale Senza Scopo di Lucro (avv. Antonella Anselmo) c. Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. (avvocati Elisabetta Pistis, Elenia Cerchi) - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero delle Politiche per la Famiglia (Avvocatura Generale dello Stato) e Mario Orfeo, Francesco Di Mare (non costituiti in giudizio)

Limiti operatività disciplina accesso civico – RAI - società quotata che ha emesso strumenti finanziari - ambito di applicazione – art. 2 bis d.lgs. 33/2013– esclusione - art. 2, co. 1 lett. p) d.lgs. 175/2016 – società quotate

Giudice amministrativo – parere 1257/2017 – linee guida ANAC – sistemi di controllo autonomi – bilanciamento interessi pubblici – normativa anticorruzione e trasparenza – tutela investitori – inammissibilità del ricorso

Le associazioni ricorrenti presentavano ricorso impugnando il diniego prestato dalla società RAI avverso l’istanza di accesso ex art 5 co. 2, d.lgs. 33/2013 avente ad oggetto i documenti del procedimento di cui alle nomine di Direzioni di Rete e di Testate, incluse le candidature e i curricula nonché tutti i documenti da cui si evince l’organizzazione interna e la distribuzione degli incarichi, così da verificare l’osservanza degli obblighi di legge sulle pari opportunità e il divieto di discriminazioni di genere. Tale diniego, infatti, si fondava sulla circostanza secondo cui è esclusa l’operatività della disciplina in materia di accesso civico nei riguardi della RAI quale società che ha emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

La questione controversa verte sull’individuazione dell’ambito di applicazione dell’istituto dell’accesso civico ex art. 5, co. 2 d.lgs. 33/2013. Sul punto, l’art 2 bis, del decreto Trasparenza precisa come tale disciplina operi nei riguardi delle “società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo”. Tale disposizione definisce società quotate “le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati“.

Il giudice amministrativo, dunque, richiamando la normativa in esame ed il parere n. 1257/2017 reso dal Consiglio di Stato sullo schema delle Linee guida ANAC secondo cui, le società quotate sono soggette ad un sistema di obblighi-controlli e sanzioni autonomo così da contemperare gli interessi pubblici sottesi alla normativa anticorruzione e trasparenza con la tutela degli investitori e mercati finanziari, ritiene il ricorso inammissibile per inapplicabilità dell’istituto dell’accesso civico.

 



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