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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR LAZIO, Sentenza n. 4103/2021, I limiti all'accesso civico e la fonte regolamentare

Accesso civico generalizzato

TAR Lazio, sez. I Ter, 7 aprile 2021, n. 4103, I limiti all’accesso civico e la fonte regolamentare.

Pres. F. Arzillo; Est. V. Blanda -  Vittorio Alvino (avv. Giulia Crescini) c. Ministero dell'Interno e Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura Generale dello Stato) e Ministero per la Pubblica Amministrazione (non costituito in giudizio)

Accesso civico – dati relativi al monitoraggio e controllo centri accoglienza – diniego – art. 4, co. 1 l. i) DM 415/1994 –esclusione in presenza di inchieste ispettive e formali – ricorso

Disciplina accesso civico – infondatezza della pretesa ostensiva – art 24 co. 1 l. 241/1990 – accesso documentale – regolamento – esclusione del diritto di accesso - applicazione analogica – conoscibilità operato amministrazione– contrapposti interessi coinvolti meritevoli di tutela – bilanciamento – potere discrezionale dell’autorità amministrativa

Il ricorrente, dopo aver presentato istanza di accesso civico ex art. 5 comma 2, d.lgs. 33/2013 avente ad oggetto i dati relativi al monitoraggio e il controllo dei centri di accoglienza per i richiedenti asilo relativi agli anni 2018/2020, dinanzi al diniego prestato dal Ministero che - ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera i) Decreto del Ministero dell’Interno 10 maggio 1994 n. 415 e ss.mm.ii. – esclude l’ostensione dei documenti attinenti inchieste ispettive e formali, ha presentato ricorso.

Nello specifico, infatti, il ricorrente deduce l’erroneità del diniego per violazione del principio di riserva assoluta di legge vigente in materia ex art. 10 par. 1 CEDU, ritenendo che la fonte regolamentare, omessa dal d.lgs. 33/2013, non possa limitare l’operatività del diritto di accesso.

Il giudice amministrativo investito della questione in esame, delineata la disciplina dell’istituto dell’accesso civico così come modificata dal d.lgs. 97/2016, dichiara infondata la pretesa ostensiva dal momento in cui l’art 5 bis, co. 3 d.lgs. 33/2013 nel definirne i limiti applicativi espressamente rinvia a quanto statuito dall’art. 24 co. 1, l. 241/1990 in materia di accesso documentale. Tale disposizione demanda alla pubblica amministrazione il compito di individuare, mediante regolamento, le categorie di documenti sottratti all’accesso.  

Ne consegue, dunque, come nel caso di specie l’amministrazione, facendo valere il DM 415/1994, non ha applicato in via analogica i limiti di cui all’art 24 l. 241/1990 all’istituto dell’accesso civico. Il legislatore, infatti, ha opportunamente chiarito ai sensi dell’art. 5 bis d.lgs. 33/2013 come tale forma di accesso finalizzata ad assicurare piena conoscibilità dell’operato dell’amministrazione, non possa essere soggetta ad un esercizio abusivo e arbitrario. Rileva sul punto, infatti, la necessità di garantire contrapposti interessi coinvolti ugualmente meritevoli di tutela, di cui l’amministrazione procedente deve tener conto - nell’esercizio del proprio potere discrezionale - in sede di bilanciamento. 



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