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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR LAZIO, Sentenza n. 3537/2021, Il Tar Lazio sul rapporto tra ostensibilità dei documenti in presenza di accesso documentale e tutela dei dati sensibili

CONTRATTI DI GARA

T.A.R. Lazio, Sez. Prima, del 23 marzo 2021 n. 3537: Il Tar Lazio sul rapporto tra ostensibilità dei documenti in presenza di accesso documentale e tutela dei dati sensibili.   

Est. F. Petrucciani, Pres. Antonino Savo Amodio - Rizzato Impianti S.r.l (Avv. Domenico Gentile) contro Autorità Nazionale Anticorruzione (Avvocatura Generale dello Stato), Cqop Soa S.p.a. (Avv. Claudio De Portu), nei confronti di City Green Light S.r.l. (Avv. Nicola Creuso, Nicola De Zan, Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Antonio Catricalà)

Gara per fornitura di servizi – aggiudicataria subentrante – necessaria titolarità dei requisiti tecnici ed economici – istanza di accesso per verifica delle attestazioni – diniego di Anac e SOA competente – documenti richiesti non ostensibili – natura non amministrativa delle certificazioni SOA.

Accesso difensivo – inerenza astratta del documento con posizione soggettiva dell’istante – non subordinazione della istanza di accesso all’esito della decisione giurisdizionale – individuazione delle informazioni sensibili – natura pubblicistica del potere delle SOA nel rilascio delle attestazioni

La Rizzato Impianti S.r.l risultava seconda nella graduatoria relativa alla gara per la fornitura del servizio luce e dei servizi connessi ed opzionali, seguendo l’aggiudicataria City Green Light S.r.l. Quest’ultima, era subentrata in gara alla GEMMO S.p.a in qualità di conferitaria del relativo ramo d’azienda.

Tale subentro presupponeva il rilascio da parte di S.O.A CQOP di una nuova certificazione attestante il trasferimento dei requisiti tecnici ed economici; tuttavia, agli atti pubblici depositati presso la C.C.I.A.A. competente non risultava depositata alcuna perizia che accertasse il trasferimento dei suddetti requisiti.

Per le suddette ragioni, la ricorrente presentava istanza di accesso, anche in termini di accesso civico generalizzato ex art. 5 d.lgs. n. 33/2013, sia all’Anac, in qualità di autorità di vigilanza, che alla SOA competente al rilascio delle attestazioni. Entrambe le istanze venivano rifiutate e, dunque, la Rizzato impianto impugnava le note di diniego.

Nello specifico, l’Anac, facendo seguito alla istanza di accesso, dapprima emetteva riscontro negativo suggerendo di rivolgersi alla SOA competente e, in seguito, con nota successiva, l’autorità precisava che la precedente nota non era da intendersi come diniego ma piuttosto come chiarimento su chi fosse competente a redigere il documento, sebbene in possesso dell’Anac in qualità di autorità di vigilanza. In un momento successivo, poi, l’Anac, pur riconoscendo la sussistenza di un interesse diretto concreto attuale all’accesso, ex lege n. 241/1990, riteneva l’istanza non accoglibile poiché i documenti richiesti non risultavano acquisiti nell’ambito di una procedura di gara e, comunque, i documenti non erano ostensibili in virtù della natura sensibile delle informazioni richieste.

Dal canto suo, la SOA competente denegava l’istanza di accesso poiché gli atti richiesti non avevano natura amministrativa sottraendosi, così, alla disciplina sull’accesso.                                             

 

In punto di diritto i giudici riconoscono come, in presenza di una richiesta di accesso “difensivo”, la valutazione in merito alla ricorrenza, in concreto, dell’esigenza difensiva prospettata dall’istante e della pertinenza del documento rispetto all’esigenza stessa deve essere effettuata in astratto, prescindendo da ogni apprezzamento circa la legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante, ovvero senza che possa essere apprezzata la fondatezza o l’ammissibilità della domanda giudiziale che l’interessato potrebbe, in ipotesi, proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso. In altri termini le amministrazioni devono verificare l’astratta inerenza del documento richiesto con la posizione soggettiva dell’istante e gli scopi che questi intende perseguire per il tramite dell’accesso. In questo caso, e su tali presupposti, l’Anac non può far dipendere l’accoglimento della domanda dall’esito della decisione giurisdizionale.

Allo stesso modo, qualora l’amministrazione ritenga di dover far prevalere la tutela dei dati sensibili, quali le informazioni aziendali, bisogna individuare attraverso motivata dichiarazione quali sono le informazioni, tra quelle richieste, che costituiscono segreti tecnici e commerciali. Qualora il controinteressato non le individui non può opporsi il limite alla loro ostensibilità.

In merito, poi, al potere di verifica dell’Anac, svolto in relazione alle attestazioni rilasciate, la normativa non impone un termine entro il quale questo sia attivabile. Ne consegue che la richiesta di accesso ben potrebbe essere prodromica alla istanza con cui si richiede l’attivazione del potere di vigilanza tale per cui, quindi, non è necessario aver attivato preventivamente la verifica sul corretto rilascio dell’attestato per richiederne, altresì l’accesso.In definitiva, l’istanza di acceso ai sensi della l. n. 241/1990 deve essere accolta anche alla luce della natura pubblicistica della funzione che svolgono le SOA nel rilascio delle attestazioni.

 

 

 



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