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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Par. n. 182/2021,Documenti relativi ad accertamento fiscale nei confronti di una società di persone – Agenzia delle Entrate

Parere su istanza di accesso civico n. 9674093 29 aprile 2021:  Documenti relativi ad accertamento fiscale nei confronti di una società di persone – Agenzia delle Entrate

 

Richiesta di riesame – Provvedimento di diniego – Istanza di accesso civico – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia delle Entrate – Garante – Art. 5 comma 7 d. lgs n. 33 2013 – Società di persone – Accertamenti fiscali – Agenzia delle Entrate – Dati e informazioni personali – Singoli soci – Personalità giuridica.

 

Garante – Sanzioni a carico della società di persone – Accesso civico – Informazioni personali di natura delicata – Pagamento dei tributi – Aspetti di vita privata – Situazione economica patrimoniale o tributaria – Danno all’interessato.

 

Ostensione della documentazione – Interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti dei controinteressati – Pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali – Accesso civico parziale – Non sussiste. 

 

Nell’ambito di un procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego di un’istanza di accesso civico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia delle Entrate ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7 del d. lgs. n. 33/2013. La questione sottoposta all’attenzione del Garante aveva ad oggetto l’accesso civico ad informazioni relative ad una società semplice riguardanti l’esistenza di eventuali accertamenti fiscali e sanzioni dell’Agenzia delle Entrate. Il caso di specie, secondo il Garante è caratterizzato da plurime peculiarità. In particolare, rilevante ai fini della decisione è stata la particolare configurazione della società semplice poiché i dati e le informazioni, seppur riguardanti la società semplice, non erano effettivamente scindibili dalla posizione dei singoli soci, risultando anzi, facilmente imputabili proprio a questi ultimi, sia in forma diretta che indiretta, più che alla società in generale, priva di personalità giuridica.

 

In altri termini, per quel che qui rileva, la richiesta di atti e documenti della società semplice equivarrebbe a richiedere direttamente informazioni e dati personali relative ai suoi soci. In ragione di ciò il Garante ha ritenuto che i dati e le informazioni riguardanti un eventuale procedimento dell’Agenzia delle Entrate o l’esistenza di eventuali sanzioni a carico della società e dei soci (dati richiesti con l’accesso civico), devono essere considerati alla stregua di informazioni personali dei contribuenti, di natura delicata, concernenti il pagamento di tributi, dunque riferiti ad aspetti della vita privata dei singoli soci, anche relativi alla propria situazione economica, patrimoniale o tributaria, la cui conoscibilità, da parte di estranei potrebbe arrecare un danno all’interessato.

 

In conclusione, l’ostensione della documentazione richiesta determinerebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, arrecando a questi ultimi un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali. Inoltre, ha affermato il Garante che non sarebbe possibile accordare neanche un eventuale accesso civico parziale ai documenti e alle informazioni richieste tramite oscuramento dei nominativi dei soci controinteressati, poiché gli stessi potrebbero essere identificati ugualmente anche a posteriori nel contesto dei dati coinvolti.



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