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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Par. n. 58/2021,Copia della relazione sulla gestione della funzione di polizia locale – Difensore civico della Regione Piemonte.

Parere su istanza di accesso civico n. 9567180 11 febbraio 2021: Copia della relazione sulla gestione della funzione di polizia locale – Difensore civico della Regione Piemonte.

 

Comune di Nebbiuno – Provvedimento di diniego – Istanza di accesso civico – Difensore civico della Regione Piemonte – Garante – Art. 5 comma 8 d.lgs n. 33/2013 – Copia della relazione sulla gestione della funzione di polizia locale – mancata ostensione del Comune – Condotta di persone e riferimenti a dati sensibili.

Garante – Dato personale – Informazione - Persona fisica identificata o identificabile – Art. 4 par. 1 n. 1, RGDP – Dati relativi all’ubicazione – Identificativo online – Nome – Elementi caratteristici dell’identità.

Tipologia e natura dei dati personali – Polizia locale – Accesso civico – Conoscenza generalizzata dei fatti e delle dichiarazioni – Pregiudizio concreto – Tutela della protezione dei dati personali – Accesso civico parziale – non sussiste.

Nell’ambito di un procedimento relativo a un ricorso presentato da un cittadino al Comune di Nebbiuno su un provvedimento di diniego di un’istanza di accesso civico, il Difensore civico della Regione Piemonte ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 8 del d. lgs n. 33/2013. La richiesta di accesso civico aveva ad oggetto la «copia della relazione sulla gestione della funzione di polizia locale che il Comune non ha voluto ostendere poiché contenente apprezzamenti sulla condotta di persone e riferimenti personali a dati anche sensibili.

In questa sede il Garante ha voluto ricordare che per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» e si considera “identificabile” «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD).

Secondo il Garante nel caso di specie tenuto conto della tipologia e della natura dei dati e delle informazioni personali, anche di dettaglio, contenuti nella relazione sulla polizia locale richiesta, un eventuale accoglimento dell’accesso civico avrebbe determinato ripercussioni negative sul piano professionale, personale, sociale e relazionale dei soggetti a vario titolo coinvolti. Invero, l’ostensione, avrebbe determinato un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati a vario titolo citati nel documento oggetto di accesso civico, anche con riferimento a possibili interferenze con gli accertamenti e le indagini giudiziarie, nonché amministrative, in corso che potrebbero derivare dalla pubblicità e dalla conoscenza generalizzata dei fatti e delle dichiarazioni ivi riportate, arrecando proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. Inoltre, la presenza, nella documentazione richiesta, di dati e informazioni dettagliati dei soggetti a vario titolo interessati, impedisce di poter accordare anche un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013; oscurando, ad esempio, i relativi dati identificativi (nome e cognome).



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