Sussiste la legittimazione ad agire e l’interesse a ricorrere dell’operatore privato a impugnare l’autorizzazione all’apertura di una struttura sanitaria rilasciata a terzi
Consiglio di Stato, sez. III, 28 luglio 2021, n. 5591
Pres. F. Frattini - Est. S. Santoleri – Friul Medica S.r.l. (avv.ti L. De Pauli, L. Mazzeo, A. Bozzo - c. Azienda per L’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli”, Asuiud – Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, Comune di Codroipo non costituiti in giudizio; Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Asufc (avv.ti M. Sanino, G. Sbisà); Regione Friuli Venezia Giulia (avv.ti M. Delneri, E. Volpe) – e nei confronti di Puntosalute S.r.l., Puntomedical S.r.l. non costituiti in giudizio; Lgf S.r.l., (avv.ti M. Luciani, P. Chirulli)
Autorizzazione per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie, ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502 del 1992 – Differenza rispetto all’accreditamento – Va affermata – Soggezione alla programmazione regionale che considera anche gli aspetti economici – Va affermata.
Legittimazione dei soggetti già insediati a impugnare l’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie rilasciata a terzi – Va affermata.
Interesse dei soggetti già insediati a impugnare l’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie rilasciata a terzi – Va verificato anche ricorrendo a presunzioni - Incidenza immediata, diretta e concreta sulla sua sfera giuridica del ricorrente in termini apprezzabili sul piano economico – Va affermata.
Il Collegio premette, anzitutto, che l'autorizzazione per lo svolgimento di attività sanitaria privata segue un regime differenziato rispetto all'attività in accreditamento, e, tuttavia, per ragioni attinenti non solo alla tutela della salute, ma anche alla tutela della concorrenza “l'autorizzazione per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie, ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502 del 1992, deve necessariamente restare inserita nell'ambito della programmazione regionale”. La programmazione riguarda, in particolare, gli standard delle strutture a garanzia di qualità, la determinazione del fabbisogno complessivo in modo da garantire la capillarità e anche la remuneratività per gli operatori.
Dal momento che alla normativa in materia di programmazione non è estraneo l’aspetto economico, deve ritenersi che “i soggetti già insediati siano legittimati a sindacare se un’autorizzazione rilasciata a terzi, riferita al loro stesso ambito territoriale, temporaneamente successiva alla propria, sia stata rilasciata nell’osservanza del diritto vigente e nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla normativa nazionale e regionale con riferimento ai presupposti relativi alla programmazione regionale”. Il singolo operatore economico, tuttavia, può contestare il titolo autorizzatorio rilasciato ad altro operatore “se e nella misura in cui tale titolo sia esso stesso condizione o limite di quel mercato, regolamentato dai pubblici poteri anche, o anzitutto, mediante il regime autorizzatorio”. Sul punto, infatti, è stato ricordato che, secondo consolidato orientamento, un operatore economico detiene una posizione differenziata e qualificata che lo abilita a contestare la legittimità del titolo autorizzatorio rilasciato ad altro operatore “almeno nelle ipotesi in cui l’esercizio del potere autorizzativo non sia finalizzato solo alla verifica dei requisiti, ma presupponga una valutazione del settore economico e determini, comunque, un impatto sulle condizioni del mercato in cui il nuovo operatore viene autorizzato ad entrare”.
In merito invece all’interesse al ricorso – oggetto di specifica eccezione di inammissibilità sollevata dalle parti appellate – la Sezione ha ricordato che l’appellante è tenuto a dare prova (anche mediante il ricorso a presunzioni) del fatto che la modifica delle condizioni o dei limiti del mercato in questione, per effetto dell’autorizzazione contestata, vada ad incidere immediatamente, direttamente e concretamente sulla sua sfera giuridica in termini apprezzabili sul piano economico. Nel caso di specie il Collegio ha ritenuto sufficienti, ai fini del riconoscimento della sussistenza dell’interesse concreto e attuale al ricorso, le seguenti presunzioni: a) la nuova struttura sanitaria è stata aperta nello stesso territorio comunale che vanta poco più di 16.000 abitanti; b) le attività sanitarie svolte dalla due strutture sono sovrapponibili; c) le due strutture distano tra loro poche centinaia di metri; d) la nuova struttura sanitaria ha reclutato il personale anche tra il personale medico dell’appellante.
A.C.