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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sentenza n. 267/2021, Il preavviso di rigetto non trova applicazione nel procedimento per l'accesso ai documenti

Il preavviso di rigetto non trova applicazione nel procedimento per l’accesso ai documenti.

 

TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 13 settembre 2021, n. 267

Pres. Settesoldi, Est. Ricci - OMISSIS (avv. M. Marro e S.J.G. Maiella) c. Ministero della Difesa (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste).

 

Diritto di accesso - Preavviso di rigetto – Inapplicabilità.

 

Il militare ricorrente contestava il diniego opposto dall’amministrazione all’accesso di alcuni documenti afferenti al suo rendimento complessivo, giudicato nella documentazione caratteristica “inferiore alla media”. Sotto il profilo procedimentale, il ricorrente lamentava il mancato invio del preavviso di rigetto, che lo avrebbe privato della possibilità di rappresentare ulteriori elementi in sede procedimentale.

Nel respingere il motivo, il TAR ha osservato che nessun rilievo può riconoscersi ad eventuali vizi relativi al procedimento che ha preceduto la determinazione sull’accesso. Il giudizio di cui all’art. 116 c.p.a. non è infatti concepito in chiave impugnatoria, ma tutela in via diretta ed immediata l’interesse qualificato di particolari soggetti alla conoscenza di documenti amministrativi ed è volto ad ottenerne l’esibizione. La consistenza di detto interesse, anche in rapporto ai contrapposti interessi ad impedire la conoscenza dei documenti, deve dunque essere valutata sul piano sostanziale, prescindendo dal profilo demolitorio dei provvedimenti di diniego e quindi dalla loro regolarità formale e procedimentale.

Il TAR condivide poi le valutazioni espresse da Tar Lazio – Roma, sez. III, 3 gennaio 2012, n. 30 nel ritenere inapplicabile l’art. 10-bis al procedimento per l’accesso, “sia in base all'elemento testuale, in quanto l’elenco dei procedimenti cui non è applicabile contenuto in tale disposizione non si ritiene che abbia carattere di tassatività, sia in base al dato sistematico, poiché il procedimento di accesso realizza un interesse meramente partecipativo, strumentale alla soddisfazione di un interesse primario, che non si concilia con la previsione di una ulteriore fase subprocedimentale”.



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