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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR LAZIO, Sentenza n. 8838/2021, Un accordo internazionale concluso tra due Stati non è ostensibile per la salvaguardia della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico e delle relazioni internazionali

Tar Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza n. 8838 del 22 luglio 2021: un accordo internazionale concluso tra due Stati non è ostensibile per la salvaguardia della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico e delle relazioni internazionali.

Giulia Crescini (Avv. Salvatore Fachile, Federica Remiddi) contro Ministero dell'Interno (Avvocatura Generale dello Stato). 

Istanza di accesso civico – accordo interazionale -obbligo di pubblicazione – tutela di interessi generali

Accesso civico – strumentale a tutela di interessi generali – diniego – istanza proposta per finalità individuali – non ostensibilità accordo – tutela sicurezza pubblica – ordine pubblico- rapporti internazionali

La ricorrente impugnava il provvedimento di diniego all’accesso civico emesso dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il Ministero dell’Interno.

L’istanza, avente ad oggetto copia del testo dell’accordo internazionale di cooperazione concluso tra Italia e Gambia, presupponeva che l’accordo rientrasse tra i documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria. Allo stesso modo, poi, la ricorrente fondava la sua istanza sulla sua attività professionale di avvocato mediante la quale difende cittadini gambiani trattenuti presso i centri di rimpatrio e che, in forza dell’accordo di cui chiede l’accesso, sarebbero trattenuti con priorità rispetto ad altri.

 

Il Tribunale ha respinto  il ricorso.

In tal senso i giudici riprendono quanto già statuito in precedenza dal Consiglio di Stato secondo cui l’istanza di accesso civico generalizzato deve essere strumentale alla tutela di un interesse generale. Questa sarà disattesa non solo ove non sussisterà tale interesse generale ma anche laddove l’istanza sia stata preposta per finalità di carattere privato ed individuale. Tale ultima ipotesi si verifica proprio nella fattispecie in esame, anche per stessa ammissione della ricorrente che evidenza un interesse legato alla sua attività professionale di difensore di cittadini gambiani.

Al contrario, invero, non si ravvisa un interesse generale di tutti i cittadini gambiani, non essendo l’istanza ancorata ad elementi concreti relativi al trattenimento di cittadini gambiani nei centri di espulsione e rimpatrio.

Sotto altro profilo, poi, l’ostensione dell’accordo internazionale andrebbe a minare l’integrità dei rapporti internazionali intrattenuti dal nostro Paese con il Gambia in tema di contrasto all’immigrazione illegale, alla lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata ed al traffico di esseri umani. Dunque, la non ostensibilità dell’accordo si fonda sulle previsioni di cui agli artt. 5 e 5-bis, comma 1, lett. a) e d) del D.lgs. n.33/2013, dall’art. 24 comma 2 della legge 241/1990 e degli artt. 2, comma 1, lett. a), b) e 3, comma 1, lett. a) e d) del D.M. 415/94. In particolare, il rifiuto si fonda sulla necessità di evitare un pregiudizio concreto alla sicurezza pubblica, all’ordine pubblico ed alle relazioni internazionali.

Per tal via, la previsione di reciproci impegni intergovernativi non presuppone necessariamente l’obbligo di pubblicazione del documento. Essi costituiscono il contenuto ordinario di accordi di collaborazione internazionale operativa di polizia, collaborazione tecnica sottratta all’accesso in quanto non illogicamente ritenuta suscettibile di essere compromessa nella sua efficacia dalla divulgazione.



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