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FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 Parere su istanza di accesso civico – 18 agosto 2021 9717761 n. 305 del 18 agosto 2021

Accesso civico – RPCT – Garante – Provvedimento di diniego – Controinteressati.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Nazzano ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego parziale di accesso civico, presentata dai soggetti controinteressati.

 

Dall’istruttoria risulta che è stata presentata una richiesta di accesso civico – ai sensi dell’art. 5 comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – avente a oggetto copia, in forma integrale e con la correlativa documentazione presente nel fascicolo, di un’ordinanza e di una determinazione, identificate in atti, relative a un procedimento dell’ufficio tecnico comunale in materia di condono edilizio.

 

I soggetti controinteressati hanno presentato una richiesta di riesame del provvedimento di accoglimento parziale al RPCT del Comune  ritenendolo non legittimo, evidenziando, fra l’altro, la mancanza di un interesse qualificato o almeno pubblico, il carattere meramente esplorativo dell’istanza oltre che la generalità della motivazione che non consentirebbe loro di capire quali dati sarebbero stati effettivamente oscurati.

 

Per valutare l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei controinteressati, va tenuto conto che i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7»

 

Infatti, secondo il Garante  tenuto conto della tipologia e della natura dei dati e delle informazioni personali contenuti nella documentazione oggetto dell’istanza di accesso civico nel caso in esame, la relativa ostensione determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano sociale, relazionale e professionale personali.

 



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